Fondo Spettacolo, Estesa l'indennità di malattia
I chiarimenti in un documento dell'INPS dopo le modifiche apportate dal decreto legge n. 73/2021. Dal 26 maggio l'indennità di malattia scatta con 40 contributi giornalieri anziché 100.
Dal 26 maggio 2021 l'indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo scatta con almeno 40 contributi giornalieri accreditati dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso (anziché 100). Inoltre la misura dell'indennità di malattia si determina sulla base della retribuzione media percepita nelle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo, soggette a contributo (anziché 100 prestazioni giornaliere). Nel computo sono compresi il rateo della tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari, ugualmente soggetti a contribuzione.
Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 132/2021 in cui illustra una delle numerose modifiche apportate dall'articolo 66 del dl n. 73/2021 convertito con legge n. 106/2021 contenente la riforma della previdenza dello spettacolo.
Beneficiari
La nota dell'Istituto rimarca che la tutela contro la malattia spetta a tutti i lavoratori iscritti al FPLS (dipendenti ed autonomi) ad eccezione delle seguenti figure: a) i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” di cui al n. 23-bis ex art. 3, co. 1, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, categoria introdotta dalla legge n. 350/2003 (cfr. art. 3, commi 98, 99 e 100); b) i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al D.L. n. 91/2013; c) gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165. L'Inps aveva fornito istruzioni in tal senso già con la Circolare n. 124/2017.
Sono esclusi, al momento attuale, dall'assicurazione contro la malattia anche gli sportivi professionisti iscritti presso il Fondo di Previdenza degli Sportivi professionisti.
Requisiti
Per gli eventi di malattia verificatisi dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Dl n. 73/2021) il requisito richiesto per il diritto alla tutela della malattia spetta in presenza di un numero minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso fino alla data di inizio dell’evento, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Prima della modifica erano richiesti almeno 100 contributi giornalieri nel medesimo lasso temporale. Come per la generalità dei lavoratori dipendenti vige il principio dell'automaticità delle prestazioni (per cui l'indennità spetta anche se non sono stati versati i contributi dovuti). Non sono utili ai fini del requisito eventuali contributi figurativi o da riscatto o altre contribuzioni diverse da quelle obbligatorie.
L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare con le seguenti misure:
- al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
- all’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
- al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia.
Ricovero in luogo di cura
Come per la generalità dei lavoratori, durante il ricovero in luogo di cura, ai lavoratori non aventi familiari a carico, l'indennità di malattia viene ridotta a 2/5 delle misure normali. La giornata di dimissione dal luogo di cura è invece indennizzata in misura intera. Le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero.
Contratti a Termine
Per i lavoratori a tempo determinato il limite di giornate indennizzabili è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi e comunque non può essere superiore a 180 giorni nell'arco solare ma può essere erogata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa, soggetta a obbligo contributivo, nell’arco temporale suindicato, l’indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato l’indennità viene erogata nelle percentuali sopra evidenziate (dall'80 al 40%) per tutti i giorni di durata della malattia, se questa si conclude nel periodo di validità del contratto di lavoro. Qualora, invece, la malattia prosegua oltre tale termine, i giorni di malattia eccedenti sono indennizzati al 40%.
Misura
Per gli eventi di malattia verificatisi dal 26 maggio 2021 la misura dell'indennità di malattia (nelle percentuali sopra esposte 80-40%) si calcola sulla base della retribuzione media percepita nelle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo, soggette a contributo; sono compresi il rateo della tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari, ugualmente soggetti a contribuzione. Prima della modifica il calcolo si effettuava sulla base degli ultimi 100 contributi giornalieri.
Per gli assicurati al FPLS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo o a prestazione l'indennità spetta nei limiti di un massimale giornaliero di retribuzione pari a 100€ giornalieri applicabile in relazione agli eventi malattia verificatisi dal 26 maggio 2021 (per gli eventi anteriori il massimale era pari a 67,14€).
Erogazione
Non ci sono novità per quanto riguarda le modalità di erogazione della prestazione. Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato l'indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro; viene, invece, erogata direttamente dall'INPS nei confronti dei disoccupati; dei lavoratori cd. “saltuari” con contratto a termine o a prestazione; occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.
Documenti: Circolare Inps n. 132/2021