Gestione separata, Il Governo rinvia una decisione sull'iscrizione d'ufficio dei professionisti con cassa
La posizione dell'esecutivo è espressa in una risposta ad un'interrogazione parlamentare che si è tenuta ieri presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.
Come noto la questione risale al 2011 quando il legislatore con l'articolo 18, co. 12 del decreto legge 98/2011 convertito con legge 111/2011 - norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva - ha precisato che sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti privati di previdenza obbligatoria, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti. Con riferimento all'attività libero professionale si è quindi dibattuto se l'iscrizione alla Gestione separata INPS sia dovuta anche nel caso in cui il professionista iscritto soltanto all'albo professionale e non anche alla correlata Cassa abbia versato al proprio ente la contribuzione integrativa, e non anche la contribuzione soggettiva. L'INPS, ritenendo che il contributo integrativo versato dal libero professionista alla Cassa di appartenenza non assicuri una posizione previdenziale utile a fini pensionistici, nel corso del 2009 ha proceduto (con decorrenza 1° gennaio 2007) ad iscrivere d'ufficio alla Gestione separata i soggetti con redditi professionali non assoggettati al prelievo del contributo soggettivo presso gli enti previdenziali di riferimento.
Ne è sorto un lungo contenzioso legale con alcune Corti di Merito che hanno accolto le doglianze dei professionisti (Corte di Appello di Palermo, n. 614/2018, n. 617/2018 e n. 627/2018), disponendo la nullità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata di taluni iscritti all'albo degli avvocati. L'orientamento prevalente della Cassazione è comunque di avviso contrario. La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 32167 del 12 dicembre ha infatti confermato il precedente orientamento (sent. n. 30344/2017; n. 30345/2017; n. 1172/2018; 2282/2018; 1643/2018 e n. 32166/2018), espresso per la categoria degli ingegneri e architetti, in senso opposto a quello delle suddette Corti di merito estendendolo agli avvocati e ritenendo, in definitiva, sussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS anche per coloro che, pur iscritti all'albo, svolgono un'attività non sottoposta al versamento del contributo soggettivo a favore della Cassa. Tale orientamento è stato confermato anche dalle sentenze del 14 dicembre 2018, nn. 32506 e 32505, in riferimento, rispettivamente, alla figura di dottore commercialista e di ingegnere, e dell'11 gennaio 2019, n. 519, in riferimento alla figura di avvocato. La posizione del Governo pare, quindi, escludere un intervento normativo in materia almeno nel breve periodo.