Giornalisti, Le nuove regole per il versamento dei contributi volontari
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Salve le autorizzazioni concesse dall’Inpgi entro il 30 giugno 2022. Ma dal prossimo anno sarà rideterminato il contributo economico sulla base dei criteri utilizzati nel Fpld.
Salve le autorizzazioni ai versamenti volontari rilasciate dall’Inpgi entro il 30 giugno 2022 in favore dei giornalisti professionisti, pubblici e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato. Sino al pensionamento i versamenti volontari potranno essere eseguiti anche in costanza di iscrizione alle gestioni dei lavoratori autonomi. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 80/2022 pubblicata ieri in cui spiega, tra l’altro, che il contributo economico resterà invariato per tutto il 2022.
Inps-Inpgi
I chiarimenti riguardano il passaggio dal 1° luglio 2022 all’Inps della gestione sostitutiva Inpgi cui, come noto, sono assicurati i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinati. La novità, infatti, incide sulle modalità e sui requisiti per il rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione IVS atteso che nel regime Inpgi (articolo 17 del Regolamento di previdenza) si applicano norme diverse (di regola più favorevoli, frutto dell’autonomia riconosciuta in passato all’Ente) rispetto a quelle vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Ad esempio nel regime Inpgi l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è compatibile con l’iscrizione alle gestioni relative a rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato (es. gestione separata dell’Inps, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gestione separata Inpgi2) a differenza dell’assicurazione generale obbligatoria. In entrambe le gestioni è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Altro elemento di differenza è la misura del contributo. Nell’Inpgi è calcolato – a scelta dell’assicurato - sulla base della retribuzione media annua pensionabile oppure della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell’anno precedente la presentazione della domanda oppure di una retribuzione compresa tra il valore medio delle due citate retribuzioni (nell’assicurazione generale obbligatoria, invece, il contributo è calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria). La misura del contributo, inoltre, può essere rideterminata dall’iscritto all’inizio di ogni anno solare (facoltà non prevista nell’Ago).
Ancora nel regime Inpgi i versamenti volontari sono mensili (nell’ago si versano per trimestri solari) e possono essere interrotti e ripresi entro tre mesi dall’ultimo versamento.
Domande dal 1° luglio 2022
Ebbene l’Inps spiega che a seguito dell’assorbimento della gestione sostitutiva (in evidenza contabile separata del Fpld) le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate a decorrere dal 1° luglio 2022 sono interamente regolate secondo la normativa vigente nel Fpld. Ciò significa che la domanda sarà accolta in presenza di almeno tre anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio precedente la domanda oppure almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla collocazione temporale. Occorre, inoltre, verificare l’assenza di altra contribuzione obbligatoria o figurativa in tutti gli ordinamenti pensionistici obbligatori per i periodi temporali per i quali si chiede il versamento e l’assenza di titolarità di pensione diretta (anche se liquidata a carico di altra gestione previdenziale).
Per queste domande cambia anche la determinazione della misura del contributo economico. Che, come detto, è agganciato alla retribuzione media delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anteriori alla domanda moltiplicata per l’aliquota contributiva del 33% (più, eventualmente, la quota aggiuntiva dell’1% sull’imponibile eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile).
Domande rilasciate entro il 30 giugno
A salvaguardia delle aspettative previdenziali degli assicurati l’Inps spiega che restano valide (sino al pensionamento) le autorizzazioni ai versamenti volontari già rilasciate dall’Inpgi entro il 30 giugno 2022 con salvezza delle migliori condizioni previste in tale regime. In particolare resta salva (sino al pensionamento) la facoltà di proseguire volontariamente l’assicurazione IVS anche in costanza di iscrizione alle gestioni di previdenza dei lavoratori autonomi e parasubordinati.
Per tutto il 2022, inoltre, gli autorizzati continueranno a versare il contributo economico scelto a gennaio 2022 con le medesime modalità (mensili) di versamento. Dal 1° gennaio 2023, tuttavia, per assicurare omogeneità tra i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria dei versamenti, la misura del contributo sarà aggiornata sulla base delle regole vigenti nel FPLD. Idem per le modalità di versamento che, pertanto, diventeranno trimestrali.
Documenti: Circolare Inps 80/2022