Giornalisti, Le regole per il cumulo dei contributi
La legge 232/2016 ha ampliato la vecchia facoltà prevista dalla Legge Vigorelli di mettere assieme la contribuzione mista tra più gestioni previdenziali.
Con la legge 236/2016, però, la chance di sommare senza oneri le contribuzioni dei professionisti viene estesa anche alle ex gestioni Enpals ed Inpdap, nonchè presso l'Inpgi 2 (la gestione separata per collaboratori e freelance) e le altre casse professionali. La facoltà di cumulo può essere utilizzata per guadagnare la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne) oppure la pensione di vecchiaia (a 66 anni e 7 mesi di età unitamente a 20 anni di contributi), come previsto dall'articolo 24, co. 6, 7 e 10 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011 oltre che una pensione ai superstiti o una pensione di inabilita'.
Per quanto riguarda il trattamento di vecchiaia la particolarità del regime Inpgi è che se il cumulo non interessa altre casse professionali la prestazione sarà liquidata all'età di 66 anni e 7 mesi (67 anni dal 2019) avendo l'Inpgi ormai praticamente gli stessi requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia previsti nel regime pubblico obbligatorio a seguito della Riforma del 2017. Al raggiungimento di questa età anagrafica il giornalista potrà ottenere una pensione unica composta dalla quota maturata presso la gestione professionale e l'altra maturata dalla gestione pubblica. Per il conseguimento della prestazione il giornalista dovrà aver maturato almeno 20 anni di contribuzione non coincidenti temporalmente tra le diverse gestioni. Se il cumulo è volto alla pensione anticipata il giornalista dovrà vantare almeno 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica. Che dal prossimo anno si incrementeranno di altri cinque mesi.
Per quanto riguarda il sistema di calcolo del pro quota Inpgi valgono le regole stabilite dal Regolamento di Riforma del 2017: le anzianità maturate sino al 31 dicembre 2016 saranno oggetto di calcolo secondo il sistema retributivo, quelle maturate dal 1° gennaio 2017 saranno determinate con il sistema di calcolo contributivo.
Legge Vigorelli
Anche dopo la legge 232/2016 resta formalmente in vigore l'articolo 3 della legge 1122/1955 (legge Vigorelli) che consente all'iscritto Inpgi di cumulare gratuitamente la contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria per carriere lavorative svolte nel settore privato. Dal 1° gennaio 2017 è stata però spazzata via la norma del Regolamento Inpgi che prevedeva la facoltà di anticipare l'erogazione della quota di pensione di anzianita' Inpgi, in mancanza del raggiungimento dei requisiti previsti dall'lnps per la pensione anticipata (cioè 42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi per le donne). A seguito di questa impostazione ormai l'operatività della norma coincide sostanzialmente con quella del nuovo cumulo.