Giornalisti, Prepensionamento cumulabile con l'attività lavorativa
Ma niente supplemento di pensione se i contributi versati sono inferiori all’eventuale maggiorazione contributiva riconosciuta in sede di prepensionamento. I chiarimenti in un documento dell’Inps.
I giornalisti che hanno fruito del prepensionamento ai sensi della legge n. 416/1981 possono cumularlo con attività lavorativa dipendente o autonoma (dal 1° luglio 2022 senza alcuna decurtazione) se essa è esercitata presso altri datori di lavoro. Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 644/2023 nel quale rende ulteriori istruzioni rispetto a quanto indicato nella Circolare n. 10 del 31 gennaio 2023 seguita all’assorbimento della gestione sostitutiva Inpgi nel FPLD.
Il prepensionamento
I chiarimenti riguardano l’articolo 37, co. 1 lettera b) della legge n. 416/1981, che come noto, consente ai giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di fruire di una pensione di vecchiaia anticipata in presenza delle seguenti condizioni:
- Un’età anagrafica di almeno 62 anni;
- Un’anzianità contributiva di almeno 25 anni e 5 mesi;
- Essere stati ammessi ad un trattamento di CIGS per la causale di riorganizzazione aziendale (ex articolo 25-bis del Dlgs n. 148/2015) ed aver fruito di tale trattamento per un periodo minimo di almeno 3 mesi, anche non continuativi.
Il cumulo con l’attività lavorativa
La prestazione, spiega l’Inps, è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso un’altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale. In tal caso il trattamento viene revocato dal primo mese in cui il pensionato svolge l’attività lavorativa presso tali aziende.
Se, invece, il pensionato svolge attività lavorativa presso altri datori di lavoro la prestazione è cumulabile con i redditi da lavoro (dipendente o autonomo). In tal senso, spiega l’Inps, dal 1° luglio 2022, la pensione non soggiace più alle riduzioni previste dall’articolo 15 del regolamento Inpgi che limitava la cumulabilità entro il limite massimo di 22.524,13€.
Riassorbimento
Attenzione tuttavia ad un aspetto. La prosecuzione dell’attività lavorativa comporta il versamento di nuovi contributi i quali, decorsi almeno 2 anni dalla decorrenza della pensione, danno titolo ad un supplemento di pensione. Che va ad accrescere la pensione principale. Tuttavia se il giornalista prepensionato ha goduto della cd. «maggiorazione contributiva» (spetta se si possiedono meno di 30 anni di contribuzione al momento della decorrenza del prepensionamento) la legge 416/1981 impone il riassorbimento dei contributi versati dopo la pensione sino a concorrenza della predetta maggiorazione.
Ciò significa, spiega l’Inps, che in caso di svolgimento dopo il pensionamento di attività lavorativa con obbligo di iscrizione al FPLD, il supplemento di pensione spettante è corrisposto nella misura pari alla differenza tra il montante risultante dalla contribuzione versata al FPLD e la quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione contributiva, per il relativo coefficiente di trasformazione. Qualora tale misura sia pari o inferiore a zero la domanda di supplemento verrà respinta.
Si noti che il riassorbimento opera solo rispetto all’attività di lavoro dipendente (per la quale sussiste obbligo di versamento al FPLD). Qualora il prepensionato svolgesse attività di lavoro autonoma o co.co.co, con iscrizione alla gestione separata, la prestazione aggiuntiva (cioè la pensione supplementare) non formerebbe oggetto di riduzione.
Documenti: Messaggio Inps 644/2023