Ecco gli importi delle indennità antitubercolari nel 2024
Aggiornati dall'Inps i valori relativi alle indennità erogate nel 2024 in favore dei lavoratori dipendenti, pensionati e loro familiari affetti dalla patologia.
Aggiornati dall'Inps i valori relativi alle prestazioni contro la tubercolosi per il nuovo anno. La circolare numero 3/2024 pubblicata dall'Istituto di previdenza fissa in via definitiva i valori delle prestazioni antitubercolari relative all'anno 2023 ed indica in via previsionale quelli vigenti per il 2024. Nel nuovo anno gli importi sono rivisti al rialzo del 5,4% a seguito della variazione previsionale del tasso ISTAT comunicato con decreto del ministero del lavoro del 20 novembre 2023.
Le prestazioni in parola, com'è noto, sono tutele previdenziali di natura economica corrisposte dallo Stato ai lavoratori dipendenti nonché ai pensionati o titolari di rendite Inail ed ai loro familiari: coniuge (anche non a carico) e i seguenti familiari (purché a carico): figli, fratelli, sorelle, genitori ed assimilati. Le tutele spettano a condizione che l'assicurato possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'arco dell'intera vita lavorativa. Sono esclusi, invece, i dipendenti dello stato e degli enti locali ad eccezione dei maestri elementari, i direttori didattici e il personale delle istituzioni pubbliche sanitarie.
La tutela economica contro la tubercolosi nel nostro ordinamento è assicurata attraverso l'indennità giornaliera, erogata durante il periodo del ricovero presso le strutture ospedaliere, qualora l'interessato non abbia diritto alla retribuzione completa dal proprio datore di lavoro e l'indennità post sanatoriale, pagata alla fine del ricovero o della cura ambulatoriale, a favore di coloro che abbiano avuto un'affezione turbercolare con una degenza non inferiore a sessanta giorni. La fruizione dell'indennità spetta per 24 mesi. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità giornaliera di ricovero appena descritta; spetta però pure nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione.
Dopo il biennio di erogazione dell'indennità post-sanatoriale gli interessati possono fare domanda per il cd. assegno di cura o di sostentamento, di durata biennale. Tale prestazione è riconosciuta per gli assistiti la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare e che non percepiscano una normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno; tale assegno è rinnovabile di biennio in biennio, senza limiti temporali, in presenza dei predetti requisiti.
L'ordinamento riconosce, infine, anche il cd. assegno natalizio, qualora l'assistito fruisca di prestazione antitubercolare, sanitaria o economica, anche per un solo giorno, nel mese di dicembre. Tale prestazione, originariamente prevista in una somma fissa, è stato rideterminato dall'articolo 7 della legge 88/1987 in misura pari a trenta giorni del trattamento economico più favorevole erogato all'avente diritto nel corso di tale mese.
I valori nel 2024
L'Inps ha, pertanto, aggiornato con riferimento al 2024 gli importi relativi alle suddette prestazioni economiche (si veda tavola sottostante). Si rammenta che l'importo dell'indennità giornaliera è agganciato all'ammontare dell'indennità di malattia per i lavoratori comuni (quindi è pari, per i primi venti giorni, al 50% della retribuzione media giornaliera dell'ultimo mese lavorativo e per successivi sino al 180°, al 66,66% di tale retribuzione). Ove tuttavia l’indennità di malattia risulti inferiore a 15,67€ (o il lavoratore non abbia diritto all'indennità di malattia), l'indennità giornaliera contro la tubercolosi dovrà essere pari al valore da ultimo indicato. Si rammenta che se le prestazioni vengono erogate nei confronti dei familiari dell'assicurato i valori devono essere ridotti del 50%.
Da segnalare che nei periodi di titolarità del trattamento economico spettano i contributi figurativi utili per il diritto e la misura della pensione. Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni appare utile ricordare che in base alla legge 88/1987 i datori di lavoro sono tenuti ad anticipare, per conto dell'Istituto assicuratore, le indennità tubercolari ai propri dipendenti, in analogia a quanto avviene per le prestazioni economiche di malattia comune. Per la relativa procedura di conguaglio effettuata attraverso la denuncia contributiva mensile, occorre che le aziende coinvolte espongano l'importo delle indennità giornaliere erogate nel rigo appositamente prefigurato del modello Uniemens.
Documenti: Circolare Inps 3/2024