Pensioni, Resta il cumulo gratuito della Contribuzione tra Inps ed ex-Enpals
I lavoratori iscritti all'Inps e ai Fondi Ex-Enpals possono ricongiungere gratuitamente e automaticamente le contribuzioni accreditate presso i due fondi al fine di ottenere la liquidazione di un unico trattamento previdenziale.
Gli iscritti al Fondo di previdenza dello spettacolo o al Fondo sportivi professionisti possono cumulare gratuitamente i contributi ivi versati con quelli versati nell'assicurazione generale obbligatoria. Si tratta di un principio riconosciuto dall'articolo 16 del Dpr 1420/1971 e dalla specifica convenzione stipulata il 3 dicembre 1973 tra i due Enti, rimasta attualmente in vigore nonostante l'assorbimento da parte dell'Inps del Fondo dello Spettacolo (Enpals) avvenuta con l'approvazione della Legge Fornero.
Questa normativa si prefigge l'obiettivo di agevolare la definizione dei trattamenti pensionistici in favore degli assicurati titolari sia di una posizione assicurativa presso la Gestione Lavoratori Spettacolo e Sportivi Professionisti sia di altra contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps, prevedendo la possibilità di cumulare gratuitamente la contribuzione accreditata presso i due fondi al fine di ottenere la liquidazione di un unico trattamento previdenziale. Senza necessità di ricorrere alla totalizzazione o alla ricongiunzione.
Di norma quindi la contribuzione obbligatoria versata in tali fondi e quella obbligatoria versata presso l'Inps, all'atto della domanda di pensione e su indicazione del lavoratore viene trasferita (senza specifica domanda di ricongiunzione) in convenzione, senza alcun onere a carico del lavoratore. In questo caso è sufficiente indicare nella domanda di pensione la sede o le sedi Inps presso le quali risulta costituita la posizione assicurativa.
L'istituto in esame ha, tuttavia, una limitazione abbastanza significativa. L'articolo 4, co. 7 del Dlgs 182/1997 prevede, infatti, che ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi minimi devono essere perfezionati esclusivamente tramite effettive prestazioni lavorative svolte nelle gestioni ex-enpals. Ciò significa che ai fini della liquidazione di una pensione in regime di cumulo l'assicurato deve risultare in possesso del requisito contributivo per la pensione anticipata (es. 42 anni e 10 mesi di contributi) o della pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) considerando la sola contribuzione effettiva versata nella gestione Ex-Enpals non potendosi sommare quella presente nelle gestioni INPS. Tale contribuzione potrà risultare utile solamente ai fini della determinazione della misura della prestazione ove l'assicurato abbia già raggiunto il requisito contributivo con la contribuzione ex-enpals. L'indicata limitazione sussiste in particolare per i lavoratori dello spettacolo appartenenti al gruppo A e per gli sportivi professionisti (cfr: Circolare Inps 83/2016 punto 2.1).
La Competenza. Appare utile ricordare anche alcune caratteristiche della Convenzione del 1973. Prima di tutto la competenza alla liquidazione della prestazione è attribuita alla Gestione presso la quale l'assicurato può far valere una prevalente contribuzione valutata secondo la normativa prevista per il conseguimento del diritto alle prestazioni in vigore presso ciascuna gestione. La competenza sarà quindi attribuita alla gestione Ex- Enpals quando la contribuzione ivi versata ed accreditata sia uguale o prevalente rispetto a quella versata ed accreditata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
La competenza alla liquidazione della prestazione è, comunque, attribuita alla gestione ex Enpals qualora l'assicurato possa far valere, con la sola contribuzione ex Enpals, i requisiti per il diritto alla prestazione richiesta per i lavoratori obbligatoriamente iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo ed al Fondo sportivi professionisti. La competenza è, altresì, attribuita esclusivamente alla Gestione ex-Enpals quando devono essere erogate le prestazioni di vecchiaia anticipate previste dall'Enpals in favore dei ballerini e tersicorei o per gli sportivi professionisti nonchè le pensioni d'invalidita' specifica per le categorie artistiche indicate nell'articolo 5 del Dlgs 182/1997.
Dato che la contribuzione in queste gestioni è determinata in giorni (e non in settimane) qualora la competenza sia attribuita alla Gestione ex-Enpals, ai fini della determinazione dei requisiti di anzianità contributiva occorrenti per il diritto alla prestazione richiesta e della relativa misura, i contributi settimanali F.P.L.D. sono ragguagliati a contributi giornalieri moltiplicandoli per sei.
Di converso quando la competenza sia attribuita al Fondo Lavoratori Dipendenti ai fini della determinazione dei requisiti di anzianità contributiva occorrenti per il diritto alla prestazione richiesta e della relativa misura, i contributi giornalieri ex-Enpals sono ragguagliati a contributi settimanali dividendoli per sei.
Le altre gestioni. Il trasferimento può anche interessare la contribuzione versata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi a condizione che la contribuzione Ex-Enpals sia determinante per il raggiungimento del requisito pensionistico presso una delle gestioni speciale dei lavoratori autonomi. Il trasferimento non opera però al di fuori delle suddette forme assicurative. Pertanto, il lavoratore che possa far valere periodi di contribuzione in forme obbligatorie di previdenza, sostitutive dell assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o, che abbiano dato luogo all'esclusione (INPDAP, Ferrovie, Poste, ecc.) o all'esonero da detta assicurazione, dovrà chiedere in qualsiasi momento, a condizione che siano soddisfatti i requisiti richiesti, ai fini del diritto e della misura di un unica pensione, la ricongiunzione presso l'INPS, di tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria e figurativa) secondo le regole previste dalla legge 29/1979. In alternativa il lavoratore può chiedere la totalizzazione o il nuovo cumulo dei periodi assicurativi come riformato dalla legge 232/2016.
Documenti: Dpr 1420/1971; messaggio inps 3324/2014; Circolare Inps 83/2016