Pensioni, Così il supplemento di pensione nel fondo dello spettacolo e degli sportivi professionisti
I chiarimenti in un documento dell'Inps. La convenzione tra Inps ed ex gestioni Enpals consente di anticipare l'utilizzo della contribuzione accreditata dopo il pensionamento.
L'Istituto distingue in particolare due ipotesi: se la pensione principale è liquidata a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti (FPLD o ex Enpals a seconda dei casi) oppure se è liquidata a carico di una delle gestioni autonome (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) secondo le regole stabilite dal messaggio inps 14371/2007.
Lavoratori dipendenti
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti l'articolo 16 del DPR 1420/1971 consente l'utilizzo di entrambi i periodi assicurativi accreditati presso il FPLD e le ex Gestioni Enpals al fine della liquidazione di un'unica pensione. Ebbene tale regola si riflette anche sul supplemento di pensione. In particolare la contribuzione ex ENPALS e/o la contribuzione FPLD versata o accreditata dall’iscritto in epoca successiva al pensionamento, conseguito in regime di convenzione, da' diritto alla concessione di un supplemento di pensione. Il pagamento del supplemento della pensione è posto a carico della gestione che ha concesso il trattamento principale.
La medesima regola si applica anche con riferimento alle pensioni liquidate non in regime di convenzione ossia con il solo utilizzo della contribuzione versata o accreditata presso una sola gestione. Ad esempio un lavoratore dello spettacolo titolare di pensione a carico del FPLS calcolata sulla base della sola contribuzione ex ENPALS che, in data successiva al pensionamento, riprenda l’attività lavorativa con versamenti contributivi presso il FPLD dell’Istituto, ha facoltà di richiedere, nei termini previsti per legge, la liquidazione del relativo supplemento a carico del FPLS che ha liquidato il trattamento previdenziale.
Le indicazioni sono importanti perchè consentono al pensionato di non dover attendere necessariamente la maturazione dell'età di vecchiaia per valorizzare i contributi versati dopo il pensionamento con una pensione supplementare ma i più favorevoli termini ordinari previsti dalla legge 155/1981 per la concessione del supplemento. E cioè si può chiedere il pagamento della quota aggiuntiva dopo due anni dal pensionamento a condizione che sia stata raggiunta l'età di vecchiaia stabilita per le categorie di lavoratori iscritti al FPLS (termine breve); oppure decorsi 5 anni dalla decorrenza della pensione a prescindere dall'età di vecchiaia.
Titolari di pensione a carico delle gestioni autonome
Il predetto regime più favorevole non si può applicare, invece, se l'interessato è titolare di un trattamento pensionistico a carico delle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti. In questi casi la contribuzione accreditata nelle gestioni PALS successivamente al pensionamento potrà essere valorizzata solo al perfezionamento dell'età di vecchiaia tramite una pensione supplementare. Questa regola è temperata dall’articolo 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, che prevede una specifica ipotesi di cumulabilità della contribuzione della gestione ex ENPALS con la contribuzione della gestione autonoma coltivatori diretti/mezzadri e coloni (CD/CM) ai fini della liquidazione del trattamento previdenziale.
Due le casistiche possibili: 1) se la pensione è liquidata a carico della gestione ex ENPALS gli ulteriori contribui versati presso l'Enpals danno luogo alla concessione del supplemento a carico della gestione stessa; se i contributi sono versati nella gestione CD/CM potrà essere concessa una pensione supplementare a carico della gestione autonoma dei CD/CM; 2) se la pensione è liquidata a carico della gestione autonoma CD/CM la contribuzione successiva al pensionamento versata o accreditata alla gestione ex ENPALS, a richiesta dell’interessato, può essere utilizzata per la liquidazione di una pensione supplementare dalla gestione ex ENPALS.
Nel caso in cui non ci si avvalga dell'articolo 4-ter sopra citato, cioè ove il pensionato abbia conseguito il trattamento di pensione a carico della gestione CD/CM oppure a carico della gestione ex ENPALS con la sola contribuzione versata o accreditata in una delle due gestioni citate (senza attivare quindi il cumulo ai fini della liquidazione della pensione principale) la contribuzione versata successivamente al pensionamento nell'altra gestione darà luogo alla liquidazione di una pensione supplementare.
Documenti: Messaggio inps 4075/2018