Indennità di accompagnamento, nel 2015 l'assegno sale a 508 euro
L'importo dell'indennità di accompagnamento per il 2015 passa a 508,55 euro per 12 mensilità. L'importo annuale è di poco piu' di 6mila euro.
L'indennità di accompagnamento è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. Viene erogato a tutti i cittadini italiani o Ue residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. L'assegno non è assimilabile ad alcuna forma di reddito ed è esente da imposte.
Per avere diritto a questo trattamento economico assistenziale, non collegato a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il codice 05 o 06. L'assegno viene corriposto, in presenza dei requisiti sanitari, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Il Cumulo. L'indennità non è cumulabile con altri trattamenti simili come ad esempio le prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio (è possibile scegliere il sussidio più conveniente); una specifica causa di incumulabilità è prevista anche con riferimento all'indennità di frequenza (la prestazione assistenziale riconosciuta ai minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età) ma in generale l'indennità è compatibile sia con lo svolgimento di attività lavorative sia con le altre prestazioni di invalidità civile (assegno mensile e pensione di inabilita' civile). Si ricorda che l'indennità di accompagnamento non è reversibile ai superstiti, e spetta a condizione che il beneficiario non risulti ricoverato gratuitamente in strutture di lungo degenza residenziali.
La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l'essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere autodichiarata ogni anno, attraverso un'autocertificazione inviata dall'Inps al domicilio. Il modello deve essere restituito compilato — in via automatizzata in rete —di norma entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura periferica dell'Istituto di riferimento. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al documento un'ulteriore autocertificazione (anch'essa redatta in modalità telematica), attestante il nome e l'indirizzo della struttura di ricovero e l'ammontare della retta pagata.