Invalidi 80%, quando la pensione di vecchiaia arriva a 60 anni
Restano i requisiti di pensionamento agevolati per i lavoratori invalidi e non vedenti. Le donne con una invalidità di almeno l'80% possono ottenere la pensione di vecchiaia a 55 anni, gli uomini a 60 anni.
Kamsin Nonostante l'introduzione della Riforma Fornero sono rimasti i benefici per i lavoratori non vedenti e per gli invalidi con una invalidità non inferiore all'80%. La loro disciplina, infatti, ha carattere eccezionale e non è stata pertanto modificata dal Dl 201/2011, provvedimento che, com'è noto, chiede 66 anni per il traguardo della pensione di vecchiaia. Vediamo dunque quali sono i benefici previdenziali in favore dei lavoratori invalidi e dei non vedenti.
I lavoratori non vedenti - I lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità hanno diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dell'età di 55 anni, se uomini, e di 50 anni se donne (per gli autonomi sono richiesti 5 anni in piu'). Inoltre il requisito contributivo è costituito da una anzianità di iscrizione previdenziale pari a 10 anni ed un numero minimo di contributi anch'esso pari a 10 anni.
Ciò in quanto l'articolo 9 del regio decreto 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'articolo 2 della legge 1952 n. 218, prevede che limiti di età per la pensione di vecchiaia allora previsti (60 per gli uomini 55 per le donne) siano ridotti di 5 anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi a condizione che siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati in loro favore i contributi necessari (al tempo pari a 15 anni) ridotti di un terzo.
Per tutti i lavoratori non vedenti che si trovino in condizioni diverse da quelle sopra esposte o con meno di 10 anni di contributi versati dall’insorgere dello stato di cecita’, rimangono fermi i requisiti di eta’ richiesti in via generale al 31 dicembre 1992: 60 anni per gli uomini e 55 per le donne (per gli autonomi sono richiesti 5 anni in piu') e una base minima contributiva di 15 anni.
Ex-inpdap - Per i lavoratori non vedenti iscritti all'ex-inpdap i requisiti sono invece piu' elevati. Per gli statali sono necessari 65 anni e almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni contributivi ed assicurativi. Pari condizioni si hanno per i "non statali", tuttavia, nei loro confronti rimangono tuttora validi i tassativi limiti di eta’ in vigore al 31/12/1992, stabiliti per il collocamento a riposo d’ufficio, dalla fonte normativa delle singole amministrazioni di appartenenza. Di conseguenza, nell’ipotesi che tali limiti vigenti al 31 dicembre 1992 siano inferiori a 65 anni, restano confermati tali limiti di età piu’ bassi.
Gli invalidi - Anche a favore dei lavoratori invalidi sono rimasti attualmente in vigore requisiti diversi da quelli necessari per la generalità degli assicurati. L'articolo 1 comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 infatti ha indicato che l'elevazione dei limiti di età effettuata dalla medesima disposizione non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
Pertanto, tuttora, i lavoratori e le lavoratrici invalidi in misura non inferiore all'80% hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno, se uomini, e del 55° anno se donne. I requisiti di contribuzione restano allineati a quelli generali (15, se maturati entro il 1992, o 20 anni). Il beneficio è attivo solo per i soggetti iscritti nel fondo lavoratori dipendenti e pertanto non è esercitabile dagli autonomi o dai soggetti iscritti all'ex-inpdap (cioè i lavoratori del pubblico impiego).
La stima di vita - I requisiti anagrafici dei lavoratori in questione devono essere tuttavia adeguati per l'effetto dell'aspettativa di vita Istat (3 mesi dal 2013) e risultano interessati dalla disciplina delle finestre mobili, cioè il differimento di un anno dal perfezionamento del requisito (cfr: Circolare Inps 53/2011; Circolare Inps 35/2012).
Zedde