Invalidi Civili, Pensione sospesa in automatico per gli assenti alle visite di revisione
Da ieri in vigore le nuove regole per ridurre l'erogazione di prestazioni non dovute ai cittadini che non si presentano alla visita di revisione.
Le vecchie regole
Sinora l'INPS ha utilizzato una disciplina delle assenze a visita basata sugli esiti della convocazione postale. Se la comunicazione d'invito a visita non andava a buone fine veniva effettuato un nuovo tentativo per reperire il domicilio dell’interessato (ad es.: tramite l’anagrafe comunale) consentendo una seconda convocazione. In tutti i casi (anche quelli andati a buon fine) poi la prestazione non veniva sospesa cautelativamente ma si attivava il procedimento per la revoca (con tempi più lunghi). Nelle more della revoca il cittadino poteva comunque giustificare l'assenza e sottoporsi all'accertamento sanitario: se l'esito era positivo la prestazione era confermata, se negativo la revoca aveva effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di definizione medico legale dell’accertamento stesso. Solo se non era prodotta alcuna giustificazione la revoca aveva effetto dal primo giorno del mese successivo alla data originaria fissata per la visita. Negli ultimi due casi, come si intuisce, erano state erogate prestazioni indebite da recuperare a carico dell'INPS.
Sospensione automatica
A partire dal 6 maggio 2021 (data di pubblicazione del messaggio) al fine di semplificare ulteriormente il procedimento di revisione e renderlo più coerente con l’impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali. Si prescinderà, pertanto, dall’esito della comunicazione postale.
Tale automatismo, spiega l'INPS, consentirà una gestione più omogenea del processo, nonché una riduzione delle prestazioni non dovute.
Per effetto dell’assenza a visita di revisione, l’interessato riceverà la comunicazione dell’avvenuta sospensione della prestazione con l’invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura INPS territorialmente competente idonea giustificazione dell’assenza. Nel caso in cui presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa fondata, sarà riavviato il processo di revisione dell’accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita medica. Nel caso in cui l’interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, si provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione.
Diversamente, ossia in mancanza di provata motivazione dell’assenza a visita nel termine di 90 giorni ovvero nel caso in cui questa motivazione non sia giudicata idonea, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione. Il provvedimento di revoca, spiega infine l'INPS, sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino.
Documenti: Messaggio Inps 1835/2021