Isopensione, La mancata regolarizzazione della contribuzione correlata è evasione contributiva
I chiarimenti un un documento dell'Inps in merito al mancato versamento della contribuzione sugli elementi retributivi corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
L'assegno di esodo
I chiarimenti riguardano l'isopensione, cioè l'incentivo all'esodo disponibile per le imprese medie e grandi dei lavoratori che maturano i requisiti per la pensione (vecchiaia o anticipata) entro i successivi sette anni (quattro dal 1° gennaio 2021). La misura, come noto, è condizionata all'impegno del datore di lavoro di provvedere al pagamento di un assegno di esodo, pari alla pensione maturata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sino alla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia o della pensione anticipata; nonché al versamento di una contribuzione figurativa pari alla retribuzione media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (cioè della retribuzione imponibile esposta in UniEmens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Il versamento della contribuzione figurativa è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti per la pensione (il periodo di finestra mobile, ove previsto, è escluso).
La regolarizzazione
In diversi casi, spiega l'Inps, è stato segnalato che alcuni emolumenti, da considerare ai fini del calcolo dei contributi figurativi, non sono stati denunciati e assoggettati a contribuzione prima della cessazione del rapporto di lavoro, perché erogati successivamente a tale data in virtù di una previsione contrattuale. Ricorrendo tale ipotesi i datori di lavoro sono tenuti ad aggiornare la contribuzione figurativa da versare (occorre, cioè una regolarizzazione) entro il mese successivo a quello in cui è stato erogato l'emolumento. Diversamente, in caso di accertato ritardo avuto riguardo ai termini fissati dai contratti (collettivi o individuali), la contribuzione dovuta è gravata dalle sanzioni calcolate nella misura stabilita dall'art. 116, comma 8, lett. b, della legge n. 388/2000 (caso di evasione contributiva), avendo come limite massimo il 40% dell'importo non corrisposti entro la scadenza di legge. La regolarizzazione deve essere effettuata sulla denuncia UniEmens, riferita all’ultimo mese di attività del lavoratore interessato prima della sua cessazione.
Documenti: Messaggio inps 2326/2020