Quando la domanda di pensione vale come versamenti volontari
Le domande di pensione sono da considerarsi come contestuali domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria: in caso di reiezione della domanda di pensione, l'Inps procede d’ufficio, in presenza dei requisiti previsti, all’autorizzazione ad effettuare i versamenti volontari.
Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che si sia visto respingere dall'INPS una domanda di pensionamento entro il 26 dicembre 1992. Valendo tale domanda, in alternativa, come domanda di prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS l'interessato può oggi rimettere in carreggiata, alle condizioni ivi previste, le deroghe amato ed accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni con 15 anni di contributi anziché 20. E ciò a prescindere dall'aver provveduto al pagamento dei versamenti volontari.
Situazione analoga per l'accesso alle salvaguardie rispetto alla legge Fornero (art. 24 del dl n. 201/2011): se un lavoratore si è visto respingere entro il 4 dicembre 2011 una domanda di pensione questi può usufruire della cd. nona salvaguardia se possiede almeno un contributo derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013, alla data del 30 novembre 2013 non svolge attività lavorativa riconducibile a contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e matura la decorrenza della pensione, secondo le precedenti regole pensionistiche, entro il 6 gennaio 2022. Ciò in quanto rientra nel profilo di tutela di cui all’articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Resta inteso che la validità dell'autorizzazione è subordinata al possesso, al momento della domanda di pensione, di almeno uno dei seguenti requisiti: a) almeno 5 anni di contributi (pari a 260 contributi settimanali ovvero a 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati; b) almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.