Pensioni, La durata dell'isopensione si accorcia di tre mesi nel biennio 2021-2022
Vuoto economico per chi non si affretta a presentare la domanda di pensione anticipata tenendo conto dei nuovi requisiti contributivi. I chiarimenti in una Circolare dell'Inps.
Gli assegni di isopensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2019 scadranno 3 mesi prima nel biennio 2021-2022 rispetto alla data calcolata in via prospettica al momento dell'accesso all'esodo. Gli interessati, pertanto, dovranno tenerne conto nella tempistica di presentazione della domanda di pensione anticipata per non incorrere in un vuoto economico tra la scadenza della prestazione di esodo ed il pensionamento. Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 142/2021 pubblicata ieri in cui illustra gli effetti della speranza di vita sulle prestazioni di esodo.
Esodo Fornero
I chiarimenti riguardano lo strumento introdotto dalla legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero del mercato del lavoro) che consente alle aziende di maggiori dimensioni, in accordo con la parte sindacale, di prepensionare la forza lavoro più vicina alla pensione. Lo strumento prevede che il datore di lavoro, per il tramite dell'INPS, paghi al lavoratore un assegno di accompagnamento alla pensione pari all'importo (teorico) della pensione calcolata al prepensionamento (cd. isopensione) continuando a versare la contribuzione figurativa (come se il rapporto di lavoro proseguisse). Originariamente la misura si rivolgeva ai lavoratori in possesso di requisiti per avere la pensione, di vecchiaia o anticipata, nei successivi quattro anni; dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 è stata ulteriormente rafforzata aprendo le porte anche a coloro che maturano i suddetti requisiti nei successivi sette anni.
Speranza di vita
La durata delle prestazioni è connessa alla maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. In particolare quelle con decorrenza entro il 1° gennaio 2019 sono state calcolate in via prospettica dall'INPS senza tenere conto sia della riduzione di cinque mesi dei requisiti per la pensione anticipata previsti dal dl n. 4/2019 (cfr: Circolare n. 10/2019) nel biennio 2019-2020 sia preventivando un aumento di 3 mesi dei requisiti di pensionamento nel biennio 2021-2022. Ciò significa che originariamente le prestazioni in parola avrebbero avuto durata, nel biennio 2021-2022, sino al raggiungimento di 67 anni e 3 mesi se finalizzate alla pensione di vecchiaia o a 43 anni e 6 mesi di contributi (42 anni e 6 mesi le donne) se finalizzate alla pensione anticipata.
L'ultimo aumento, tuttavia, non ha avuto luogo (grazie al Dm del 5 novembre 2019) sicché i requisiti di pensionamento nel biennio 2021-2022 si sono accorciati di tre mesi e parallelamente si è ridotta anche la durata dell'isopensione. In particolare nel biennio 2021-2022 gli assegni di isopensione con decorrenza entro il 1° gennaio 2019 durano sino a 67 anni se finalizzati alla pensione di vecchiaia o a 43 anni e 3 mesi di contributi (42 anni e 3 mesi le donne) si finalizzati alla pensione anticipata. La contribuzione correlata è dovuta fino alla data di maturazione dei predetti requisiti.
Rischio Finestra
I soggetti che non hanno saputo della variazione e che, pertanto, non hanno presentato la domanda di pensione anticipata in tempo utile (per quella di vecchiaia il problema non si pone essendo irrilevante la data di presentazione) rischiano, pertanto, di trovarsi senza sostegno economico tra la nuova scadenza dell'isopensione e quella di originaria decorrenza della pensione.
In tale circostanza l'INPS spiega che, in via eccezionale, le parti datoriali possono comunque assicurare il pagamento dell'isopensione affinché per l’interessato non si verifichi soluzione di continuità tra la scadenza dell'esodo e la percezione del trattamento pensionistico. La ciambella di salvataggio, tuttavia, vale esclusivamente per le domande di pensione anticipata presentate entro il mese di ottobre 2021 (cioè entro il mese successivo a quello di pubblicazione della circolare). Per gli altri il ritardo sarà a loro carico.
Assegni straordinari di solidarietà
La modifica, per ora, non interessa i lavoratori titolari di assegni straordinari di solidarietà per i quali resta salva la facoltà del lavoratore in esodo di usufruire dell’assegno straordinario fino alla scadenza inizialmente stabilita.
Documenti: Circolare Inps 142/2021