La pensione INPGI è pienamente cumulabile con i redditi da lavoro
L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. L'articolo 15 del regolamento INPGI sulla gestione sostitutiva dell'AGO va disapplicato.
La Cassazione torna a ribadire il principio secondo cui le pensioni di anzianità erogate dall'INPGI sono pienamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Come previsto per i pensionati INPS. E' quanto si legge nella sentenza n. 33144/2021 con la quale il Supremo Collegio ha respinto il ricorso dell'Ente previdenziale che aspirava al ribaltamento della sentenza di merito.
Come noto l'articolo 15 del regolamento INPGI prevede che tutte le pensioni, ad eccezione di quelle di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti erogate dall'Istituto siano cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo di qualsiasi natura fino al limite massimo di 22.524,13€ (anno 2021). L’eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile, nei limiti del 50% del trattamento stesso, va ad abbattere la pensione erogabile. Nell'INPS, invece, le pensioni di anzianita' sono pienamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (è stato reintrodotto solo per la cd. "Pensione Quota 100" che tuttavia non è prevista nel regime INPGI).
La Corte, superando il contrario avviso espresso da Cass. nn. 8067 e 12671 del 2016 ha ormai consolidato il principio secondo cui, in tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) deve applicarsi la stessa disciplina prevista per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria facente capo all'INPS, con conseguente necessità di disapplicare l'art. 15 del Regolamento INPGI che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all'assicurazione generale obbligatoria.
Infatti, spiegano i giudici, le norme in merito al cumulo del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro si applicano indistintamente a tutte le forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria a prescindere dalla loro privatizzazione o meno. Pertanto, in coerenza con l'orientamento degli ultimi anni, la Cassazione ribadisce che il trattamento pensionistico di anzianità erogato dall'INPGI1 è pienamente cumulabile con i redditi da lavoro (dipendente o autonomo) alla stregua di quanto previsto nell'INPS.