Lavoratori intermittenti, l'Inps fissa i requisiti per la contribuzione volontaria
I lavoratori possono chiedere all'Inps di versare i contributi per i periodi in cui hanno avuto retribuzioni o indennità di disponibilità inferiori al minimo necessario per l'accredito ai fini della pensione.
Gli interessati devono presentare la domanda entro il 31 luglio dell'anno seguente a quello di riferimento (ad esempio il 31 luglio 2014 per le richieste dei periodi relativi al 2013); per gli anni dal 2003 al 2012 i lavoratori dovranno presentare la domanda entro il prossimo 20 settembre. E' quanto ha spiegato l'istituto nazionale di previdenza nella circolare n. 33 del 20 Marzo 2014.
Dopo 9 anni dalla Riforma Biagi viene pertanto resa operativa la misura che consente loro di avvalersi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 276/2003 per integrare la contribuzione obbligatoria versata in loro favore. In pratica la contribuzione volontaria può essere richiesta dai lavoratori intermittenti che, nei periodi coperti da contributi obbligatori, abbiano percepito una retribuzione e/o un'indennità di disponibilità inferiore al valore della retribuzione convenzionale (fissata in euro 10.418,20 per il 2014).
Il lavoratore ha in questo modo la possibilità di versare una contribuzione il cui importo è calcolato sulla differenza fra retribuzione convenzionale e valore degli emolumenti percepiti, fino a concorrenza del parametro minimo. Per l'autorizzazione l'Inps non richiede requisiti contributivi.
I termini per la domanda. L'Inps ha stabilito che l'autorizzazione può essere richiesta ogni anno, a pena di decadenza, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali è possibile il versamento. L'autorizzazione va richiesta tramite i consueti canali messi a disposizione dall'Inps: via telematica; mediante comunicazione telefonica al Contact center multicanale, identificandosi tramite Pin e codice fiscale; oppure attraverso la rete dei Patronati abilitati.
L'Inps specifica che nella domanda devono essere indicati i periodi di lavoro per i quali si intende effettuare il versamento integrativo. Le richieste per la copertura dei periodi di lavoro intermittente e di disponibilità relativi agli anni per i quali sia già decorso il termine, vanno presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare, a pena di decadenza. Dunque entro il 31 luglio prossimo si presenta la domanda per l'anno 2013 ed entro il 20 settembre quella relativa agli anni dal 2003 al 2012.