Lavoratori Invalidi, Congedo straordinario sino a 30 giorni
La legge riconosce ai lavoratori dipendenti che hanno l'attestato di invalidità civile di poter assentarsi dal lavoro per curarsi in modo approfondito.
I requisiti
Possono richiederlo i lavoratori dipendenti - sia del settore privato che del pubblico impiego - in possesso di una invalidità civile superiore al 50% (quindi dal 51% in su) per un massimo di 30 giorni nell'anno. Può essere preso in unica soluzione o in modo frazionato, ad esempio una settimana o mezzo mese per volta, a seconda delle esigenze specifiche. Il congedo è accettato a condizione che le cure richieste siano connesse proprio alla specifica invalidità. Tutto ciò deve essere attestato: a) dal medico della Asl o convenzionato con il servizio sanitario, ad esempio il medico di famiglia; b) o da una struttura pubblica.
La domanda va presentata al datore di lavoro e deve essere accompagnata da una serie documenti. Il lavoratore deve, infatti, produrre il verbale della commissione sanitaria degli invalidi civili sul quale è attestato il riconoscimento della invalidità e la relativa per- centuale e la richiesta del medico attestante la necessità delle cure. Dopo lo svolgimento delle cure va presentata la certificazione della struttura (ospedale o centro medico) presso la quale sono state svolte le cure e il relativo periodo. Nel caso in cui si tratti di cicli di terapie le ripetute assenze possono essere giustificate anche da una sola attestazione cumulativa.
Il trattamento economico
Durante l'assenza il lavoratore viene pagato con le stesse identiche regole di calcolo dettate per la malattia. Il pagamento però è a completo carico dell'azienda e non dell'Inps a differenza di quanto avviene per il pagamento dell'indennità di malattia. Il richiamo alla indennità di malattia vale solo come modo di calcolare il pagamento e non come traslazione dell'onere sulle casse Inps. Chiarimenti in questo senso sono stati emanati dal Ministero del lavoro. Il periodo di 30 giorni in pratica viene diviso in tre. Per i primi 3 giorni lo stipendio è al 100% (la legge qualifica i giorni come "periodo di carenza"). Poi dal 4° al 20° giorno si riduce al 50%. Per poi risalire al 66,67% (due terzi) dal 21° al 30°. E' possibile che il contratto collettivo del settore preveda eventuali integrazioni sul salario ridotto: in questo caso l'assente avrà di più.