Lavori Usuranti, lo sconto non si cumula con l'invalidità
I benefici previsti in materia di lavori usuranti non possono essere cumulati alle agevolazioni riconosciute agli invalidi e ai lavoratori non vedenti.
La precisazione del Ministero
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 67 del 2011, i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento anticipato, in ragione dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti, possono ancora accedere anticipatamente al pensionamento secondo le norme previste dai loro particolari ordinamenti, fermo restando, tuttavia, che tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 67. Sulla base dei predetti chiarimenti l'Inps ha stabilito che non sono cumulabili i benefici previsti dal Dlgs 67/2011 con quelli previsti per lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti o comunque affetti da particolari infermità oggetto, nell’ordinamento, di adeguata tutela previdenziale.
Ci si riferisce in particolare al beneficio previsto dall'articolo 80, comma 3 della legge 388/2000 che consente ai lavoratori sordomuti, agli invalidi civili per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile, agli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 915/1978), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Gli usuranti e notturni non possono, pertanto, utilizzare questi mesi di contribuzione figurativa per integrare il requisito contributivo minimo (35/36 anni a seconda dei casi) per conseguire la pensione con il regime del Dlgs 67/2011.
Diversamente, i benefici pensionistici previsti dal decreto legislativo n. 67 del 2011 sono cumulabili con quelli previsti per i lavoratori esposti all’amianto dalla legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, ai soli fini della determinazione dell’importo della pensione e non dell’anticipo dell’accesso al pensionamento.
E’, altresì, cumulabile con i benefici pensionistici previsti per lo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti il meccanismo di prolungamento dei periodi lavorativi previsto dalla legge n. 413 del 1984 per i lavoratori marittimi, atteso che le agevolazioni di cui alla predetta legge n. 413 del 1984 sono state poste in essere a tutela di una classe di lavoratori particolarmente esposta a processi di mobilità e di discontinuità nel rapporto di lavoro e per la particolare natura del rapporto stesso che non consente, a detti lavoratori, di usufruire nel proprio ambiente familiare dei naturali riposi settimanali.