Niente bonus da 200 euro dall'Inps ai disabili titolari solo di indennità di accompagnamento
L'Inps non erogherà d'ufficio il bonus agli invalidi civili titolari solo di indennità di accompagnamento. In assenza di un'altra pensione inps sarà il datore di lavoro a dover corrispondere il bonus.
Non è l'Inps a dover erogare il bonus 200 euro ai disabili esclusivamente titolari di indennità di accompagnamento ai quali, invece, l'indennità è pagata dal proprio datore di lavoro. A precisarlo una nota diffusa ieri dall'Istituto di previdenza. Le modalità di corresponsione dell'indennità una tantum, pari a 200 euro prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ricorda l'Inps, sono state illustrate con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022.
L'indennità è prevista in favore dei lavoratori dipendenti ai quali spetti il diritto all'esonero contributivo dello 0,8%. Sulla scorta di quanto stabilito dall'articolo 32, commi da 1 a 7, del decreto-legge n. 50/2022 la circolare prevede che tale indennità sia erogata d'ufficio dall'Inps per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022. Mentre nulla la legge dice su chi ha solo diritto all'indennità di accompagnamento, ragione per cui non spetta all'Inps erogare il bonus.
Per cui se l'invalido titolare di indennità di accompagnamento non è titolare di nessuna altra prestazione pensionistica sarà il datore di lavoro a dover corrispondere il bonus. In assenza di un rapporto di lavoro dipendente attivo al 30 giugno 2022 l'invalido dovrà verificare se rientra in una delle altre categorie previste dalla legge (es. lavoratore parasubordinato, disoccupato, lavoratore autonomo, eccetera).