Omicidio del Partner, Stop all'azione di surroga contro i figli minori
I chiarimenti in un documento dell'INPS. Sospese le azioni esecutive verso i minori per il recupero dei crediti vantati nei confronti dell'autore di un delitto di omicidio del partner.
L'Inps e gli enti previdenziali non potranno esperire azioni esecutive nei confronti degli figli, minori oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti, dell’autore del reato, a sua volta deceduto, aggredendo i loro beni ereditari. Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nella Circolare n. 109/2021 in cui spiega che rientrano nell'agevolazione sia i crediti sorti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022 sia quelli pendenti al 31 dicembre 2020.
La questione
L'articolo 1, comma 486 e ss. della legge n. 178/2020 prevede che, per il triennio 2020-2022, i crediti vantati dallo Stato o da Istituti previdenziali e/o assicurativi pubblici nei confronti degli autori di un delitto di omicidio del partner, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, non siano imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati dalle predette relazioni, purché estranei alla condotta delittuosa. Per partner si intende il coniuge, anche legalmente separato, l’altra parte dell’unione civile, o la persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva.
La disposizione ha come obiettivo proteggere dalle conseguenze economiche i figli dell’autore (deceduto) del reato di omicidio del partner, a loro volta considerati vittime dell’evento delittuoso, ove la condotta abbia coinvolto anche terzi che siano rimasti feriti e/o invalidi.
Perimetro oggettivo
La tutela abbraccia i crediti vantati dagli enti previdenziali di natura pubblica (es. Inps, Inail) e dalle casse professionali (es. avvocati, architetti, biologi, eccetera) compresi o pendenti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022 sorti a seguito della commissione dell'evento delittuoso.
Stop alle azioni di surroga
La tutela si concretizza nel divieto per i predetti enti previdenziali/assicurativi di esperire procedure esecutive nei confronti dei figli, minori oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti, dell’autore del reato, a sua volta deceduto, aggredendo i loro beni ereditari. In particolare, spiega l'INPS, la norma riguarda gli importi dovuti ad uno o più soggetti terzi danneggiati dall'autore del reato a titolo di riconoscimento di indennità di malattia, pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità, prestazione di invalidità civile.
La legge, infatti, impone in questi casi all'ente previdenziale il recupero delle prestazioni corrisposte verso l'autore del reato surrogandosi nei diritti del danneggiato. Tuttavia se l'autore è deceduto l'azione finisce per ripercuotersi sull'asse ereditario dei figli estranei al delitto. Grazie alla novità l'INPS sospenderà l'azione di surroga ristorandosi presso il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, estorsioni, usura e dei reati violenti. E quindi i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti dell'autore del reato non risponderanno economicamente delle conseguenze dell'illecito commesso dal genitore verso terzi.
Documenti: Circolare Inps 109/2021