Opzione Donna, Dal 2023 scatta la stretta. Ecco come cambia
I contenuti della legge di bilancio per il 2023. L’accesso sarà consentito soltanto alle lavoratrici caregiver, a quelle con invalidità di grado non inferiore al 74% oppure licenziate o dipendenti da aziende in crisi. Rivisti anche i requisiti anagrafici e contributivi.
Nessun ripensamento del Governo su «Opzione donna». Le lavoratrici, dipendenti o autonome che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 potranno accedervi a condizione di essere «caregiver», invalide non inferiore al 74% oppure licenziate o dipendenti da aziende in crisi. Lo prevede il testo definitivo della Finanziaria 2023 che conferma la stretta già anticipata nelle prima bozze della manovra. Cambiano anche i requisiti anagrafici: 60 anni e 35 anni di contributi perfezionati entro il 31 dicembre 2022 con uno sconto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni. Per le licenziate o dipendenti di aziende in crisi i requisiti, invece, saranno diversi: 58 anni e 35 anni di contributi (sempre perfezionati entro il 31 dicembre 2022)
Opzione Donna
Opzione donna, come noto, è una forma di pensionamento anticipato che consente alle sole lavoratrici (sia del settore privato che pubblico) di uscire con uno sconto medio di 53 mesi (4,5 anni) rispetto ai requisiti ordinari a patto di accettare il ricalcolo dell’assegno con il sistema contributivo. Con l’ultima proroga, contenuta nella finanziaria 2022, lo strumento è stato utilizzato dalle lavoratrici in possesso di 35 anni di contributi e 58 anni di età (59 anni le autonome) entro il 31 dicembre 2021. Più un meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico (la cd. «finestra mobile») di 12 mesi dalla maturazione dei citati requisiti (18 mesi le autonome).
La stretta
La finanziaria 2023 proroga la misura di un altro anno ma la vincola ad una «condizione soggettiva» che la lavoratrice deve possedere al momento della domanda (similmente a quanto avviene per ape sociale e per i cd. precoci). Non sarà, quindi, più un accesso libero.
In particolare occorrerà ritrovarsi in uno dei seguenti profili di tutela:
- svolge assistenza al momento della richiesta di prepensionamento e da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- soffre una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- è lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa.
Requisiti anagrafici
Sono rimodulati anche i requisiti anagrafici. Potranno accedere le lavoratrici in possesso di 60 anni (sia dipendenti che autonome) unitamente a 35 anni di contributi maturati (entrambi i requisiti) entro il 31 dicembre 2022. Il requisito anagrafico scende di un anno (59 anni) in presenza di un figlio e di due anni in presenza di due figli (58 anni).
Per le sole lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi (quelle cioè di cui alla precedente lettera c) i requisiti sono 58 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022. Si prescinde, cioè, dal numero di figli.
Finestre mobili
Restano confermate le finestre mobili di 12/18 mesi. Per cui la prima finestra di decorrenza utile per le autonome che hanno maturato i requisiti nel 2022 si aprirà il 1° agosto 2023, mentre per le dipendenti il 1° febbraio 2023. Le ultime incluse nella proroga (cioè che maturano i requisiti nel dicembre 2022) vedranno aprirsi la finestra rispettivamente il 1° luglio 2024 ed il 1° gennaio 2024.
Resta ferma pure l’impossibilità di cumulare gratuitamente – al fine di integrare i 35 anni di versamenti - la contribuzione versata in diverse gestioni previdenziali.
Diritti acquisiti
E’ bene ricordare che la stretta non riguarda coloro che hanno i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalle leggi previgenti (cioè 58/59 anni di età unitamente a 35 di contributi) entro il 31 dicembre 2021. E ciò ancorché la decorrenza della pensione si collochi successivamente al 31 dicembre 2022. Per queste platee non cambia nulla e, quindi, potranno continuare ad uscire senza il rispetto dei nuovi paletti imposti dalla finanziaria 2023.