Opzione Donna, Escluse (per ora) le nate nel 1963
La Legge di Bilancio concede solo un anno in più per raggiungere il requisito contributivo di 35 anni alle nate entro il 31 dicembre 1961 (1960 le autonome). Beffate le più "giovani".
Stretta per Opzione Donna. Nel 2022 non sarà rinnovata come in passato concedendo un anno in più alle signore per maturare i requisiti anagrafici (58/59 anni) e contributivi (35 anni). Con una mossa a sorpresa il disegno di legge di bilancio, infatti, aumenta l'età anagrafica di due anni lasciando fuori la classe 1963 dall'agevolazione.
Allo stato attuale, dopo l'ultimo correttivo contenuto nell'articolo 1, co. 336 della legge n. 178/2020 lo scivolo può essere utilizzato delle lavoratrici dipendenti (anche del settore pubblico) e dalle autonome che hanno raggiunto i 58 anni di età (59 le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2020. Quindi coinvolge le nate entro il 31 dicembre 1962 (31 dicembre 1961 le autonome) con 35 anni di contributi raggiunti entro il 31.12.2020.
Le novità
Il disegno di legge di Bilancio conferma da un lato i predetti requisiti e riconosce il diritto alla fruizione di OD anche «nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 60 anni per le lavoratrici dipendenti e a 61 anni per le lavoratrici autonome».
In sostanza vengono incluse nel regime OD solo le lavoratrici nate entro il 31 dicembre 1961 (1960 le autonome) che raggiungono i 35 anni di contributi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021. Una platea abbastanza ridotta. Deluse in particolare le nate nel 1963 (1962 se autonome) a cui non resta che confidare in una modifica durante l'esame parlamentare del provvedimento.
Finestra mobile
Resta in vigore il meccanismo di differimento nell'erogazione del primo rateo pensionistico previsto originariamente dall'articolo 12 del Dl n. 78/2010 come convertito con legge n. 122/2010 in misura pari a 12 mesi (18 mesi le autonome) dalla maturazione dei suddetti requisiti.
Il personale del comparto scuola e AFAM che ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2021 potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico (cioè dal 1° settembre o dal 1° novembre 2022).
Nella tavola sottostante, elaborata da PensioniOggi, è esposto il mix di combinazioni possibili tra anno di nascita e data di maturazione del requisito contributivo dopo le modifiche proposte nella Legge di Bilancio 2022.
Requisito contributivo
Si rammenta che ai fini dell'accertamento dei 35 anni di contributi sono validi i contributi obbligatori, da riscatto (anche agevolato della laurea), volontari e quelli figurativi (ad eccezione dei periodi di disoccupazione e malattia per le lavoratrici dipendenti del settore privato); i contributi trasferiti in esito ad una operazione di ricongiunzione dei periodi assicurativi o di costituzione della posizione assicurativa. Il predetto requisito contributivo, invece, non può essere raggiunto tramite il cumulo dei periodi assicurativi utilizzando cioè la contribuzione presente in altre gestioni previdenziali (ad esempio la gestione separata dell'Inps, o le casse professionali).