Opzione donna, Il riscatto agevolato deve essere contestuale alla domanda di pensione
I chiarimenti in un documento dell'INPS. Fuori da OD le lavoratrici che hanno riscattato con il criterio contributivo periodi anteriori al 31.12.1995. Salve le domande prodotte entro il 21 dicembre 2021.
Attenzione al riscatto con il sistema contributivo (ordinario o agevolato) dei periodi anteriori al 1996 finalizzato al conseguimento della cd. opzione donna. La procedura, infatti, è possibile a condizione che la domanda di riscatto sia prodotta contestualmente a quella di pensione. Se è esercitato prima la domanda di pensione sarà respinta dall'ente di previdenza. I chiarimenti li fornisce l'INPS nel messaggio n. 4560/2021 pubblicato ieri in cui illustra una situazione in cui potrebbero trovarsi alcune lavoratrici.
Riscatto contributivo
Dallo scorso anno è stato reso possibile riscattare con i criteri del sistema contributivo anche i periodi temporali sino al 31.12.1995. Si può riscattare (sempre nei casi tassativamente previsti dalla legge ad esempio il congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, il corso di studio universitario eccetera) sia con il criterio ordinario (cd. aliquota percentuale) sia con quello agevolato (solo il periodo del corso universitario di studio) pagando, in tale ultimo caso, un onere fisso di circa 5.264 euro per ogni anno da accreditare. In entrambi i casi, ovviamente, l'assicurato accetta un assegno determinato con le regole del sistema contributivo (in genere più penalizzanti). L'apertura è utilizzata soprattutto dalle lavoratrici per raggranellare i requisiti contributivi (35 anni) per pensionarsi con opzione donna.
Riscatto contestuale al pensionamento
Di regola la domanda di riscatto in parola e quella di pensione con opzione donna si presentano nello stesso momento. Alcune lavoratrici, tuttavia, hanno intrapreso una strada più lunga. Prima hanno esercitato l'opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995, successivamente (o contestualmente alla prima domanda) hanno riscattato e solo in una terza fase hanno presentato la domanda di pensione con opzione donna.
Ebbene tale percorso, spiega l'INPS, porta al rigetto della domanda di pensionamento. L'esercizio dell'opzione al sistema contributivo preclude, infatti, l’accesso a pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna. Peraltro una volta che si presenta la domanda di riscatto l'opzione diventa irrevocabile con la conseguenza che la lavoratrice perde del tutto la facoltà di utilizzare questo scivolo.
Sanatoria
Le lavoratrici che hanno intrapreso questo percorso si sono evidentemente sbagliate e, pertanto, l'INPS ha deciso si salvare, in via eccezionale, le domande di opzione al sistema contributivo e di riscatto presentate entro il 21 dicembre 2021 (data di pubblicazione del messaggio) annullandone gli effetti inibitori per OD. La sanatoria opera però a due condizioni:
- che la domanda di pensionamento con opzione donna sia presentata entro il 31 dicembre 2021;
- che alla data di presentazione della domanda di riscatto siano perfezionati i requisiti (cioè 58/59 anni e 35 anni di contributi) prescritti per OD, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.
Ciò significa che le lavoratrici in parola hanno tempo per andare in pensione con OD solo entro la fine dell'anno. Altrimenti non potranno più farlo.
Nessun problema se è stata presentata solo la domanda di opzione al contributivo ma non ancora quella di riscatto: l'opzione in tal caso può essere revocata (salvo non sia superato il massimale contributivo di cui alla legge n. 335/1995) e la lavoratrice potrà effettuare il riscatto unitamente alla domanda di pensione con OD.
Ovviamente la questione non interessa né le lavoratrici che abbiano riscattato periodi anteriori al 31.12.1995 con i criteri della riserva matematica né coloro che hanno riscattato con il criterio contributivo (ordinario o agevolato) esclusivamente periodi successivi al 31.12.1995.
Documenti: Messaggio Inps 4560/2021