Opzione Donna, Incluse anche le nate nel 1963. Ecco la tavola con le decorrenze
La Legge di Bilancio per il 2022 estende lo scivolo per le donne di ulteriori 12 mesi rispetto alla disciplina attuale. Dentro le nate sino al 31 dicembre 1963 che raggiungono 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021.
Un anno ancora per l'opzione donna. Il ddl Bilancio 2022 interviene nuovamente sul particolare regime pensionistico dall'articolo 1, co. 9 della legge 243/04 che permette alle sole lavoratrici di accedere alla pensione di anzianità con requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli, scontando questa agevolazione con un calcolo interamente contributivo del trattamento di pensione.
Attualmente, dopo l'ultimo correttivo contenuto nell'articolo 1, co. 336 della legge n. 178/2020 lo scivolo può essere utilizzato delle lavoratrici dipendenti (anche del settore pubblico) e dalle autonome che hanno raggiunto i 58 anni di età (59 le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2020. Quindi interessa le nate entro il 31 dicembre 1962 (31 dicembre 1961 le autonome) con 35 anni di contributi entro il 31.12.2020.
Le novità
Il testo della Legge di Bilancio per il 2022 interviene nuovamente sulla normativa appena richiamata ammettendo al regime sperimentale le lavoratrici che compiono 58 anni (59 anni le autonome) entro il 31 dicembre 2021 (sempre a condizione di avere alla medesima data 35 anni di contributi). Vengono cioè incluse le nate entro il 31 dicembre 1963 (1962 le autonome) se in possesso di 35 anni di contributi al 31 dicembre 2021. Ai fini dell'accertamento del requisito contributivo sono validi i contributi obbligatori, da riscatto, volontari e quelli figurativi (ad eccezione dei periodi di disoccupazione e malattia per le lavoratrici dipendenti del settore privato); i contributi trasferiti in esito ad una operazione di ricongiunzione dei periodi assicurativi o di costituzione della posizione assicurativa. Il predetto requisito contributivo, invece, non può essere raggiunto tramite il cumulo dei periodi assicurativi (legge 228/2012 come modificata dalla legge 232/2016) utilizzando cioè la contribuzione presente in altre gestioni previdenziali (ad esempio la gestione separata dell'Inps, o le casse professionali).
Resta in vigore il meccanismo di differimento nell'erogazione del primo rateo pensionistico previsto originariamente dall'articolo 12 del Dl n. 78/2010 come convertito con legge n. 122/2010 in misura pari a 12 mesi (18 mesi le autonome) dalla maturazione dei suddetti requisiti. Il personale del comparto scuola e AFAM che ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2021 potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico (cioè dal 1° settembre o dal 1° novembre 2022).
La tavola con le decorrenze
Nella tavola sottostante, elaborata da PensioniOggi, sono mostrate, pertanto, le decorrenze relative alle coorti delle lavoratrici nate tra il 1° gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1963. Come si evince una lavoratrice dipendente nata nel marzo 1963, considerando lo slittamento di 12 mesi, potrà conseguire la pensione dal 1° aprile 2022. Le ultime lavoratrici dipendenti ammesse alla sperimentazione sono nate il 31 dicembre 1963 (31 dicembre 1962 le autonome) e potranno prendere la pensione a partire dal 1° gennaio 2023 (1° luglio 2023 se autonome).