Opzione Donna, le nate nell'ultimo trimestre del 1958 restano escluse
Nel testo proposto dal Governo resta l'adeguamento alla speranza di vita e le finestre mobili di 12 e 18 mesi. Le nate nell'ultimo trimestre del 1957 o del 1958 rischiano di essere tagliate fuori.
L'opzione donna, com'è noto, è un regime sperimentale introdotto dalla legge Maroni nel 2004 che consente, sino alla fine di quest'anno, alle lavoratrici di andare in pensione, accettando un assegno determinato con il sistema contributivo (e quindi più leggero) se in possesso di almeno 57 anni di età e 3 mesi (58 anni e 3 mesi le autonome) e 35 di contributi. L'Inps, con due Circolari nel 2012, ha però interpretato il termine del 31 dicembre 2015 come data di decorrenza della pensione e non come data di maturazione dei requisiti come prevede la legge istitutiva (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) accorciando di fatto di almeno un anno la durata della sperimentazione. Per questo regime, infatti, sono rimaste in vigore, in via eccezionale, le finestre mobili (12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome), e ciò determina che la data di maturazione dei requisiti non coincide con quella di liquidazione del primo rateo.
Con la modifica contenuta nella legge di stabilità ora le lavoratrici potranno fruire dell'opzione sino alla fine di quest'anno a prescindere dalla decorrenza della pensione anche se continuerà a rilevare la speranza di vita. In sostanza potranno beneficiare della pensione contributiva tutte le nate entro il 30 settembre 1958, mentre le autonome dovranno essere nate entro il 30 settembre 1957, dato che il requisito anagrafico per loro è più alto di un anno (si veda la tavola sotto per un riepilogo della modifiche). I tre mesi della speranza di vita determineranno pertanto, a meno di cambi di rotta nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento, l'esclusione dalla possibilità del pensionamento anticipato per le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958 (o del 1957 se autonome). Costoro infatti non riuscirebbero a centrare il requisito anagrafico comprensivo dei tre mesi di aspettativa di vita entro la tagliola del 31 dicembre 2015.
A parte questa nota negativa comunque l'effetto della modifica proposta dal Governo determinerà l'inclusione di tutte le nate dal 1° settembre 1957 al 30 settembre del 1958. Benefici ancora più lunghi per il settore autonomo dove si passa dalla fine di febbraio 1956 al 30 settembre 1957 con un allungamento di oltre un anno e mezzo.
Nulla è innovato con riguardo alle finestre mobili. Pertanto, ad esempio una lavoratrice che ha raggiunto il requisito nel maggio 2015 otterrà la pensione il 1° giugno 2016 se dipendente, e il 1° dicembre 2016 se autonoma. Cioè sempre dopo 12 o 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.