Opzione Donna, Ok anche alle nate entro il 31 dicembre 1963
Lo prevede un passaggio del nuovo testo della legge di bilancio 2022. Confermati i requisiti vigenti sino al 31 dicembre di quest'anno: 58 anni le dipendenti e 59 anni le autonome.
L'opzione donna aprirà i battenti anche alle lavoratrici dipendenti e autonome nate rispettivamente nel 1963 e nel 1962. Il nuovo testo della legge di bilancio per il 2022 rivede, infatti, i requisiti di accesso rispetto alla prima bozza del ddl uscita dal Cdm a fine ottobre che, come noto, aveva escluso le nate nel 1963.
Con l'entrata in vigore del disegno di legge di bilancio potranno, pertanto, accedere alla pensione: 1) le lavoratrici dipendenti in possesso di 35 anni di contributi e 58 anni di età al 31 dicembre 2021; 2) le lavoratrici autonome in possesso di 35 anni di contributi e 59 anni di età al 31 dicembre 2021. Rimane confermato il meccanismo previsto dall'articolo 12 del dl n. 78/2010 come convertito con legge n. 122/2010 che prevede un differimento della percezione del primo rateo dell'assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei suddetti requisiti. Si ricorda che se i predetti requisiti sono posseduti entro il 31.12.2021 il pensionamento può avvenire in qualsiasi data successiva (cristallizzazione del diritto a pensione), quindi anche nel 2023 o successivamente. La tavola sottostante illustra, pertanto, le ultime lavoratrici incluse all'esito della proroga in discussione.
L'opzione donna, come noto, determina l'applicazione delle regole di calcolo contributive dell'intero assegno pensionistico. Per cui il vantaggio dell'uscita anticipata si traduce sovente in una decurtazione della misura della pensione tanto più significativo quanto maggiore è l'anticipo. Si rammenta che i 35 anni di contributi non possono essere raggiunti tramite il cumulo dei periodi assicurativi, chi ha contributi misti è tenuto ad effettuare una ricongiunzione (onerosa) nella gestione che liquiderà la prestazione. Dal 2019 è possibile raggiungere il requisito contributivo riscattando con il criterio agevolato i periodi di laurea anche anteriori al 31.12.1995.
Si rammenta che per il personale del comparto scuola e AFAM che ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2021 e non ha potuto presentare domanda di cessazione dal servizio nei termini previsti dal Miur lo scorso dicembre (perché la modifica normativa entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2022) sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio sino al 28 febbraio 2022 con effetti dalla fine dell'anno scolastico o accademico 2021/2022 (cioè dal 1° settembre o dal 1° novembre 2022).