Ottava Salvaguardia, L'Inps prosegue le attività di monitoraggio delle domande
Nelle prossime settimane l'Inps pubblicherà un report aggiornato con il numero complessivo delle domande accolte e respinte a seguito dell'ottava salvaguardia.
Chi ha prodotto l'istanza e rispetta i requisiti previsti dalla normativa per conseguire la salvaguardia riceverà nelle prossime settimane la lettera dell'Inps contenente la certificazione del diritto alla fruizione dei suddetti benefici con l'invito a produrre la domanda di pensione uno o due mesi prima della prima decorrenza utile del trattamento. Molti soggetti hanno infatti già visualizzato la dicitura nel proprio conto di trattazione online della domanda "sì diritto se rientra tra gli ammessi" con la quale viene già comunicata in prima istanza all'interessato la presenza dei requisiti per accedere alla salvaguardia a condizione che la capienza numerica del plafond risulti sufficiente ad evadere tutte le domande.
La legge di bilancio prevede un numero massimo di domande accoglibili pari a 30.700 suddivisi nel seguente modo a secondo del profilo di tutela: 11mila lavoratori destinatari dell'indennità di mobilità ordinaria o dello speciale trattamento edile; 10.400 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS entro il 4 dicembre 2011; 7.800 lavoratori cessati dal servizio con o senza accordi con il datore di lavoro; 700 lavoratori che hanno fruito del congedo straordinario per l'assistenza ai disabili; 800 lavoratori il cui contratto a tempo determinato è cessato entro il 2011. L'articolo 1, co. 216, della legge n. 232 del 2016 dispone che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi del beneficio della salvaguardia, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. La graduatoria dell'accoglimento delle istanze verrà, cioè, elaborata dando priorità a coloro il cui rapporto di lavoro si è risolto prima. Per la sola categoria di cui all’art. 1, comma 214, lettera e), della citata legge (genitori in congedo) continua a trovare applicazione il criterio, adottato in occasione delle precedenti salvaguardie, della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa previsti per le suddette operazioni, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento. Nonostante la presenza di un vincolo di bilancio e di un vincolo numerico va detto che in passato solo una volta, in occasione della quarta e quinta salvaguardia, il numero delle domande degli aventi diritto ha splafonato la capienza numerica messa a disposizione dalla salvaguardia. Ed anche in tal caso, dopo una lunga diatriba, il ministero ha riconosciuto comunque il pensionamento anticipato ai lavoratori coinvolti. Almeno da questo punto di vista, pertanto, c'è da essere ottimisti circa la possibilità che tutti i lavoratori in possesso dei requisiti per conseguire la salvaguardia possano fruire del beneficio in questione. Quanto alla conclusione delle operazioni di certificazione vale la pena ricordare che lo scorso anno le operazioni si sono chiuse solo dopo l'estate. L'Inps pubblicherà, comunque, dei report aggregati sull'andamento delle domande accolte e di quelle respinte.
L'ottava salvaguardia secondo le intenzioni del governo sarà l'ultimo provvedimento di questa natura dato che la legge di stabilità ha provveduto alla soppressione del fondo destinato alla tutela di questi lavoratori previsto dalla legge 228/2012: chi resta escluso, pertanto, dovrà fare riferimento esclusivamente all'ape sociale che però, pur riprendendo molti dei profili di tutela previsti dalle salvaguardie pensionistiche, ha maglie di accesso più ristrette ed un tetto all'importo dell'indennità che si può ricevere (1.500 euro lordi al mese). La fruizione della salvaguardia, invece, non produce alcun tetto sull'importo del trattamento pensionistico fermo restando l'applicazione del sistema di calcolo contributivo con riferimento alle anzianità contributiva maturate successivamente al 31 dicembre 2011.
Approfondimenti: Chi ha diritto all'ottava salvaguardia