Pensionati all'estero, anche la seconda pensione è tassata nel paese di residenza
L'Agenzia delle Entrate precisa la fiscalità applicabile ai pensionati residenti fiscalmente in uno Stato ma percettori di pensione di fonte estera derivante dal lavoro autonomo.
Il documento dell'amministrazione finanziaria chiarisce che le pensioni percepite a fronte di attività diverse da quelle di lavoro dipendente sono sempre tassate nello Stato di residenza, qualunque sia la provenienza. Ai fini del trattato, si qualificano infatti come «altri redditi» ex articolo 21, e non come «redditi di pensione» ex articolo 18, limitato ai solo dipendenti. Secondo l'Agenzia, «si deve escludere l'applicazione alle pensioni del caso di specie, erogate a fronte di un'attività precedentemente esercitata di agente e rappresentante di commercio, delle disposizioni contenute nell'articolo 18 del Trattato internazionale contro le doppie imposizioni Italia-Portogallo, che prevedono che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, diverse da quelle corrisposte da uno Stato contraente e da una sua suddivisione politica o amministrativa, o da un suo Ente locale, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. Si rileva, difatti, che tali disposizioni si riferiscono unicamente ai trattamenti pensionistici erogati in relazione allo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente. Si ritiene, invece, che i predetti redditi pensionistici, non derivanti dallo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, ricadano nell'ambito applicativo dell'art. 21, paragrafo 1, della Convenzione, rubricato «Altri redditi», il quale prevede che gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente (nella specie, il Portogallo) non espressamente disciplinati dal citato Trattato internazionale, sono assoggettati ad imposizione esclusiva in questo Stato, qualsiasi ne sia la provenienza».
L'interpello chiarisce anche la corretta tassazione del TFR per il residente all'estero: l’indennità di fine rapporto percepita dall’agente si qualifica ai fini italiani come reddito di lavoro autonomo e come tale rientra nell’ambito dell’articolo 14 del trattato: pertanto, la stessa va in ogni caso tassata in Italia, per la quota maturata negli anni in cui il lavoratore era ivi residente, mentre la quota residua può essere tassata in Italia solo se attribuibile ad una base fissa ivi situata.