Pensione anticipata, amianto ed invalidi sono soggetti alla penalizzazione
Per prestazione effettiva di lavoro si intendono l’insieme di tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo nel concetto solo gli istituti esplicitamente citati nell'articolo 6,comma 2-quater del Dl 216/2011. Kamsin A questi debbono peraltro essere aggiunte le ferie, in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore che rappresenta pertanto un’eccezione rispetto al principio generale.
E' quanto ha precisato il messaggio Inps 5280/2014 pubblicato ieri sul sito internet dell'istituto di previdenza; il documento ha in pratica avvalorato l'interpretazione restrittiva circa i periodi di contribuzioni utili ad escludere l'applicazione della penalizzazione prevista dall'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011. La norma ha "sterilizzato" in via temporanea sino al 31 Dicembre 2017 la decurtazione in favore di coloro che accedono alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età a condizione però che tutta la contribuzione derivasse da prestazione effettiva di lavoro per l'appunto.
L'Inps che richiama le precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorda che rimangono esclusi dal concetto giuridico di prestazione effettiva utilizzato dalla norma in esame i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro (in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai periodi di astensione, la quale presuppone l’esistenza del rapporto lavorativo), nonché i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici. "Sembrano comunque esclusi – sempre dal concetto giuridico di prestazione effettiva di lavoro - tutti quei periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente non espressamente menzionati (come il congedo per matrimonio, il congedo per cure termali, l’astensione dal lavoro per giorni di sciopero, ecc.), che comunque risultano valevoli per il calcolo dell’anzianità contributiva ai fini del raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione”.
Esclusi quindi dal beneficio inoltre i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici in favore dei lavoratori invalidi e soggetti esposti all'amianto. Ne consegue che le maggiorazioni dell’anzianità contributiva prevista a favore delle vittime del terrorismo e loro familiari anche superstiti, ai lavoratori non vedenti, ai lavoratori riconosciuti invalidi superiore al 74%, ai lavoratori esposti all’amianto ecc., avranno l’applicazione della decurtazione sulla pensione anticipata.