Pensione anticipata, congelata l'applicazione della penalizzazione
L'Inps ha raccomandato le sedi territoriali di non applicare la decurtazione nei confronti di coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata dal 1° gennaio 2015.
Kamsin Stop alla penalizzazione a chi si pensiona anticipatamente. Fino al 31 dicembre 2017, infatti, chi accede alla pensione prima dei 62 anni d'età non subirà la penalizzazione Fornero che prevede che sulla quota di pensione «retributiva» sia applicata una riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni di età e una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni. È quanto ricorda e raccomanda il messaggio inps 417/2015 alle proprie sedi territoriali in attesa che l'istituto pubblichi una circolare esplicativa sulla questione.
Al fine di scoraggiare l'accesso alla pensione anticipata, la riforma Fornero (legge n. 92/2012) ha introdotto, a partire dal 2012, un meccanismo che penalizza pesantemente chi decide di lasciare il lavoro prima dei 62 anni di età. La penalizzazione, che interessa tutti i lavoratori iscritti all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, consiste in una riduzione della quota «retributiva» maturata sino al 31 dicembre 2011, di un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età minima e di due punti percentuali per gli anni di anticipo rispetto ai 60 anni di età. Per chi per esempio va in pensione a 58 anni, la quota retributiva maturata prima della riforma, che ha introdotto il calcolo «contributivo» per tutti, subisce una riduzione del 6%: 2% per i due anni di anticipo rispetto ai 62, più 4% per i due ulteriori anni di anticipo rispetto ai 60.
Ora, la legge di Stabilità per il 2015 ha cancellato la penalizzazione per tutti i trattamenti con decorrenza entro il 31 dicembre 2017, lasciandola esclusivamente per coloro che si pensioneranno dal 1° gennaio 2018 in poi. Da qui la raccomandazione dell'Istituto di previdenza ai propri uffici periferici di non applicare le penalizzazioni alle pensioni liquidate con il sistema «misto» (quota retributiva sino a 2011 e quota contributiva dal 2012 in poi). Nulla è stato indicato, invece, per quanto riguarda quei trattamenti che sono stati già colpiti dalla decurtazione negli anni passati. Sul punto si attende di conoscere se tali prestazioni possano essere "depenalizzate" a decorrere dal 1° gennaio 2015 o meno.
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Zedde