Pensione anticipata, le ferie escludono la penalizzazione
Il Ministero della Funzione Pubblica fornisce ulteriori chiarimenti circa i periodi di contribuzione non utili ai fini della sterilizzazione delle penalità previste per l'accesso alla pensione anticipata entro il 31.12.2017 per i lavoratori che non hanno compiuto i 62 anni.
{div class:article-banner-left}{/div}
Il Ministero della Funzione Pubblica, ha fornito ulteriori chiarimenti circa i periodi utili per evitare l'applicazione delle penalità previste nei pensionamenti anticipati con età anagrafiche inferiori a 62 anni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 - comma 2- quater del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
Si ricorda infatti che dal 2014 il pensionamento, indipendente dall'età anagrafica, è pari a 41 anni e 6 mesi per le donne, 42 anni e 6 mesi per gli uomini e qualora la decorrenza della prestazione pensionistica dovesse avvenire prima che il soggetto abbia compiuto i 62 anni, le quote di pensione retributive in possesso dal soggetto al 31.12.2011 subirebbero un taglio dell'1% per ogni anno di anticipo e del 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60 anni.
Con l'intervento del Dl 216/2011 tuttavia gli effetti della penalizzazione sono stati congelati sino al 31.12.2017 a condizione però, che la contribuzione risulti composta da versamenti effettivi da lavoro, da altri periodi figurativi quali l'astensione obbligatoria per maternità, l'assolvimento degli obblighi di leva, i periodi d'infortunio, di malattia e di Cigo, i giorni fruiti per la donazione di sangue e di emocomponenti, i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal relativo testo unico e i congedi e i permessi di cui all'articolo 33 della legge 104/92.
L'Inps, con il messaggio 219/13, ha ritenuto utili anche i «periodi lavorativi riscattati» finalizzati alla costituzione di rendita vitalizia.
Secondo le precisazioni fornite dal Ministero, l'elencazione dei periodi indicati nell'art. 6 - comma 2 - quater del Dl 216/2011, ha carattere tassativo e pertanto nel concetto di prestazione effettiva di lavoro sembra potersi ritenere compreso l'insieme di tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo solo gli istituti esplicitamente citati nella norma; fanno eccezione le ferie, in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore.
Secondo il Ministero restano esclusi dal concetto giuridico di prestazione effettiva, i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai periodi d'astensione e, presuppone l'esistenza del rapporto lavorativo, nonché i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici.
In altri termini, una maternità verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro e richiesta in accredito figurativo ai sensi dell'articolo 25 del Dlgs 151/01, farebbe scattare la penalità; parimenti, il servizio militare reso quando il lavoratore non risultava assicurato in alcun attività.
Non possono essere utili ai fini del computo dei periodi da conteggiare come «prestazione effettiva di lavoro», tutti quei periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente non espressamente menzionati come ad esempio: la licenza matrimoniale, il congedo per cure termali, l'astensione dal lavoro per giorni di sciopero, nonché i periodi riscattati non connessi ad attività effettivamente resa come quelli relativi ai periodi di studio.