Pensione Anticipata, Pronto lo stop alla speranza di vita. Dentro anche i precoci
La misura sarà contenuta nel decreto legge sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza atteso entro la metà del mese di Gennaio. Nel 2019 si potrà continuare ad uscire con 42 anni e 10 mesi di contributi.
Per comprimere i costi l'esecutivo sta pensando però di inserire anche per queste categorie il meccanismo delle finestre trimestrali già annunciate per la quota 100. Vale a dire che chi matura i requisiti per la pensione anticipata non dovrebbe percepire l'assegno il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti (come accade oggi) ma dovrà attendere la fine del trimestre successivo. Ad esempio un precoce che raggiunge i 41 anni di contributi nel marzo 2019 potrebbe dover attendere il 1° luglio per percepire la pensione anzichè il 1° settembre (data prevista a legislazione vigente). Il vantaggio rispetto alla conferma della legislazione attuale si ridurrebbe così a soli due mesi. Il ripristino delle finestre comporta però che durante il lasso temporale che separa la maturazione dei requisiti dalla decorrenza del rateo l'assicurato può anche smettere di lavorare o, comunque, non continuare a versare contributi (es. nel caso in cui sia stato autorizzato alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS).
Le altre misure
Confermate anche le altre misure annunciate nei giorni scorsi. In particolare la quota 100 cioè l'uscita anticipata con 62 anni di età e 38 di contributi, la proroga di un anno dell'Ape sociale, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 e il rinnovo dell'opzione donna. In arrivo anche la riforma della governance di Inps e Inail, con il ritorno dei Cda, e il probabile commissariamento dei due istituti fino all'entrata in vigore delle nuove norme.
Farà parte del pacchetto pensioni anche il riscatto agevolato dei periodi non lavorati successivi al 31 dicembre 1995, una misura attesa da molti per ricostruire una carriera lavorativa frammentaria (es. con intervalli privi di occupazione tra un periodo e l'altro), l'onere dell'operazione sarà determinato sulla base del meccanismo dell'aliquota percentuale, in base cioè alla retribuzione imponibile incassata nelle 52 settimane contributive precedente al mancato versamento. In mancanza di questo requisito si farà riferimento al reddito minimale imponibile valido per le gestioni degli artigiani e dei commercianti. Tra le misure "minori" ma comunque da segnalare c'è una ulteriore riduzione dei requisiti per la pensione di vecchiaia degli assicurati presso il Fondo Volo e alcuni interventi per irrobustire gli esodi a carico dei fondi esuberi.