Pensione INPGI, sì alla cumulabilità piena con i redditi da lavoro
Lo ha ribadito ancora una volta la Corte di Cassazione in una recente ordinanza confermando il consolidato orientamento secondo cui l’articolo 15 del regolamento dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani che vieta il cumulo deve essere disapplicato.
La Corte di legittimità rinsalda la posizione più volte espressa nel corso degli ultimi dieci anni che vuole le pensioni di anzianità erogate dall'INPGI pienamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, non potendo il regolamento dell’Istituto derogare ad una norma di legge (L. n. 388 del 2000, art. 72, comma 1) che disciplina il cumulo tra pensione e reddito da lavoro. Questo il principio alla base dell’ordinanza n. 20522 con cui gli Ermellini hanno rigettato il ricorso dell’INPGI che aveva impugnato la decisione del giudice di merito. La Corte d’Appello aveva infatti ritenuto illegittime le trattenute eseguite dall’Ente sulle pensioni perché, di fatto, pienamente cumulabili con i redditi da lavoro.
Il regolamento INPGI e i motivi del ricorso
La disposizione incriminata è l’art. 15 del regolamento INPGI secondo cui tutte le pensioni, ad eccezione di quelle di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti erogate dall'Istituto sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo di qualsiasi natura fino al limite massimo di 22.907,04 € (per il 2022). L’eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile, nei limiti del 50% del trattamento stesso, va ad abbattere la pensione erogabile. Una regola del tutto diversa da quella prevista nell’INPS ove tutte le pensioni dirette dal 2009 (salvo i trattamenti di invalidità) sono pienamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
La difesa dell’Istituto ha rimarcato l’autonomia riconosciuta dalla legge all’Inpgi al pari degli altri enti di previdenza obbligatoria privatizzati ai sensi del Dlgs n. 509/1994 (Casse Professionali) a nulla rilevando la circostanza che l’ente gestisce una forma di previdenza sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ritiene infondati i motivi alla base dell’impugnazione e rigetta il ricorso dell’INPGI. L’art.72 della l.n.388/2000 che ha abrogato il limite di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, si applica sia alla previdenza sociale obbligatoria gestita dall’INPS che alle forme ad essa sostitutive ancorché gestite da un ente privatizzato ex d.lgs. n.509/94 come, appunto, l’INPGI. Questo è l’orientamento più volte seguito dalla Corte in tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, per cui agli iscritti deve applicarsi la stessa disciplina prevista per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria facente capo all'INPS, con conseguente necessità di disapplicare l'art. 15 del Regolamento INPGI (così, da ult., Cass. nn. 19573 del 2019, 21470 del 2020 e 22170 del 2021).
L’assorbimento della gestione sostitutiva INPGI nell’INPS
Si ricorda che dal 1° luglio 2022 l’articolo 1, co. 103 e ss della legge n. 234/2021 ha disposto l’assorbimento della gestione sostitutiva INPGI nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Con l’assorbimento saranno superate le disposizioni, previste nel regime INPGI, in merito al divieto di cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro oggetto anche dell’ultima pronuncia. Sul punto dovrà comunque intervenire l’INPS con i dovuti chiarimenti.