Pensioni 2015, arriva la stretta sulle prestazioni ai deceduti
Il governo riprova a mettere un freno all'erogazione dei trattamenti previdenziali a persone decedute. La stretta interesserà anche i titolari di delega alla percezione delle somme.
Kamsin La legge di stabilità cerca di porre rimedio all'indebita erogazione di pensioni ai deceduti. Dal prossimo anno, infatti, il medico necroscopo sarà tenuto a trasmette all'Inps, in via telematica entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso, pena l'applicazione di una sanzione da 100 a 300 euro. Inoltre, chi percepisce pensioni o altri trattamenti su delega di una persona deceduta sarà tenuto a restituire le somme all'Inps con obbligo, a tal fine, per banche e Poste di bloccare i conti correnti e di comunicare all'Inps i dati dell'indebito percettore.
La manovra finanziaria per il 2015 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il medico necroscopo deve trasmettere all'Inps, entro le 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso. La comunicazione va fatta in via telematica, online, e in caso di violazione è prevista l'applicazione delle sanzioni dell'art. 46 del dl n. 269/2003 (convertito dalla legge n. 326/2003), ossia di una sanzione il cui importo è variabile da 100 a 300 euro.
Sempre in tema di erogazione di prestazioni a deceduti, si stabilisce ancora che i trattamenti in denaro versati dall'Inps per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario oppure postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane sono tenuti alla loro restituzione all'Inps qualora i trattamenti siano stati corrisposti senza che il beneficiario ne avesse diritto. A tal fine, l'istituto bancario o la società Poste italiane non possono utilizzare questi importi al fine di estinguere propri crediti. Le stesse responsabilità sono previste anche a carico dei soggetti che hanno ricevuto direttamente i trattamenti in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'Inps.
Laddove l'istituto bancario o le Poste non possano soddisfare la richiesta dell'Inps per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'Inps le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.
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