Pensioni, A che punto è il cumulo per i professionisti
L'Inps annuncia la lavorazione delle prime 500 domande di pensionamento presentate da professionisti. In alto mare ancora la questione Enasarco.
Alla sigla della convenzione mancano ancora la CNPADC (la cassa dottori commercialisti), l'ENPAB (biologi), l'ENPACL (consulenti del lavoro), ENPAIA (agricoli), e l'EPAP, la cassa pluricategoriale che comprende i chimici, geologi, attuari e dottori agronomi e forestali. Per i quali l'Istituto di previdenza auspica una veloce adesione.
L'Inps spiega comunque che gli accordi siglati consentono di coprire oltre l’80% della platea potenzialmente interessata al cumulo gratuito dei contributi previdenziali con l’Inps, sommando i periodi non coincidenti e che hanno permesso di procedere alla lavorazione delle prime 500 domande pervenute. È stata inoltre completata l’attività di formazione che permette alle Casse di previdenza dei professionisti , che hanno sottoscritto l’accordo, di utilizzare gli applicativi informatici necessari per la definizione delle singole posizioni pensionistiche
La convenzione
Il testo della Convenzione tra Adepp e Inps siglato a fine marzo ha risolto la questione degli oneri per la gestione delle pratiche rimettendo a una commissione di esperti, designati pariteticamente dalle parti ed integrati con un componente indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed uno indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la determinazione dell’importo da ripartire, fermo restando l'immediato rimborso analitico delle commissioni bancarie sostenute. Dunque nelle more della definizione di questi aspetti l'Inps potrà procedere al pagamento delle pensioni in regime di cumulo nei confronti dei professionisti le cui casse hanno aderito alla convenzione quadro. A tal fine l'Inps ha predisposto già da inizio anno la piattaforma informatica "CUMUL" che consente alle Casse di inserire i periodi assicurativi maturati e l'età anagrafica dei professionisti che hanno presentato domanda di cumulo (al fine della determinazione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica per la liquidazione della pensione in caso di prestazione a formazione progressiva) e il pro-quota maturato a carico della Cassa.
Nessuna sottoscrizione, invece, dalla Cassa del Notariato, che non ha ricevuto richieste di pensione in cumulo e dall'Enasarco la cui posizione, nota da tempo, è di ritenere inapplicabile dell'istituto del cumulo al pari della "vecchia" totalizzazione nazionale in virtu' della particolare natura della Fondazione (che gestisce una forma di previdenza integrativa ma obbligatoria della previdenza degli agenti e rappresentati di commercio).
Non ci sarà alcuna possibilità di pensionamento in regime di cumulo anche per i sacerdoti ed i ministri di culto secolare, come più volte annunciato su PensioniOggi. Il perimetro di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi, introdotto dall'articolo 1, co. 228 e ss della legge 228/2012 e modificato dalla recente legge 232/2016, non abbraccia, infatti, il Fondo Clero a differenza di quanto è stato previsto per la totalizzazione nazionale di cui al Dlgs 42/2006. Pertanto gli uffici dell'Inps di Terni, sede depositaria di tutti i versamenti effettuati nel Fondo Clero, hanno respinto tutte le domande di cumulo che interessano periodi contributivi accentrati presso il predetto Fondo.