Pensioni, Al via la liquidazione degli assegni per i lavoratori precoci
I lavoratori dovranno prestare attenzione a non svolgere attività di lavoro dipendente o autonoma durante tutto il periodo di anticipo pena la sospensione della pensione ed il recupero di tutte le mensilità corrisposte.
L'Istituto spiega che l'iter di cui all’art. 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si compone di sei passaggi che hanno inizio con la domanda di verifica di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, seguita dalla la successiva certificazione del possesso dei requisiti per l'ammissione al beneficio (disoccupazione, invalidità, assistenza a familiari disabili, attività gravose o usuranti); quindi la verifica del contingente numerico ed economico, ed individuazione dei soggetti beneficiari e l'invio della lettera di certificazione al beneficiario. Segue poi la domanda di pensione per i lavoratori precoci (che può essere presentata anche contestualmente alla domanda di certificazione, nel caso in cui i requisiti sono già perfezionati al momento della domanda di certificazione) e la liquidazione della pensione anticipata a favore dei lavoratori precoci con certificazione "Lettera inviata".
Il documento dell'Inps ribadisce che il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alle forme sostitutive ed esclusive, anche se questi perfezionano il requisito contributivo dei 41 anni in regime di cumulo, anche con Enti e Casse. Sono esclusi i lavoratori non in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 e che, pertanto, appartengono al sistema contributivo puro. Nessuna preclusione, invece, per coloro che hanno optato per la liquidazione del trattamento con le regole di calcolo contributive in quanto costoro hanno contribuzione al 31.12.1995 Possono accedere alla pensione i lavoratori che abbiano cessato l’attività lavorativa dipendente, autonoma e parasubordinata in Italia o all’estero.
Il requisito della precocità
Tra i principali chiarimenti forniti dall'Inps uno è relativo al requisito della precocità. Come noto la carriera assicurativa deve essere di almeno un anno di contribuzione, per periodi di lavoro effettivo, svolti prima del compimento del 19° anno di età. A tal fine l'Inps indica che la data inizio assicurazione deve essere almeno pari al compimento del 18° anno di età e che il requisito della "precocità" può essere soddisfatto unicamente nelle gestioni dell’AGO, sostitutive ed esclusive. Significa cioè che il lavoratore alla data del 18° compleanno deve avere già almeno il primo accredito contributivo da lavoro effettivo.
Una volta verificata la sussistenza del suddetto requisito la pensione può essere liquidata anche in una gestione diversa da quella nella quale è stato accreditato/accertato l’anno di precocità. E’ necessario che il requisito contributivo ridotto risulti conseguito nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico. L'Istituto fa l'esempio di un soggetto che ha lavorato come apprendista per un anno prima dei 19 anni. A 20 anni viene assunto come dipendente pubblico e raggiunge così i 41 anni di anzianità nella gestione pubblica avendo maturato il requisito della precocità (l'anno effettivo di lavoro entro il 19° anno) nella gestione privata. L’interessato può chiedere di accedere alla pensione utilizzando la sola contribuzione della gestione pubblica. Se nella gestione pubblica l'assicurato avesse maturato 40 anni di contributi potrà chiedere di accedere alla pensione anticipo in cumulo (L. 232/2016) utilizzando tutta la contribuzione.
L'Incumulabilità con i redditi da lavoro
L'Istituto ricorda, infine, che la pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci non è cumulabile con redditi di lavoro, subordinato ed autonomo, prodotti in Italia e all’estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti per la pensione anticipata vigenti per la generalità dei lavoratori. Su questo specifico punto la data scadenza beneficio ai fini dell’incumulabilità con i redditi da lavoro coincide sempre con il raggiungimento del requisito della pensione anticipata previsto per la generalità dei lavoratori. Da ciò consegue che l’incumulabilità si estende anche oltre il perfezionamento dell’età della vecchiaia.
Ad esempio un lavoratore che accede alla prestazione con 66 anni e 41 anni di contributi non potrà, comunque, reimpiegarsi in attività di lavoro (dipendente o autonomo, anche all'estero) sino al raggiungimento (virtuale) dei requisiti contributivi necessari per il conseguimento della pensione anticipata standard (42 anni e 10 mesi, 43 anni e 3 mesi dal 2019) anche se questi requisiti verranno ad essere maturati oltre la data per il pensionamento di vecchiaia (66 anni e 7 mesi, 67 anni dal 2019).
Si tratta di una impostazione parecchio rigida che sicuramente darà luogo a strascichi applicativi. Si presti attenzione, infatti, alla circostanza che in caso di rioccupazione, a qualunque titolo, l'Inps dovrà procedere alla sospensione della prestazione dalla sua decorrenza fino alla conclusione del periodo di anticipo. E le rate di pensione eventualmente già erogate devono essere recuperate (con il generarsi pertanto di un indebito pensionistico). Basta anche un solo anno in cui il reddito da lavoro dipendente e/o autonomo è maggiore di zero la prestazione viene azzerata dalla decorrenza fino alla data di scadenza del beneficio anche se negli anni successivi il reddito da lavoro è pari a zero. L'Istituto ha indicato, inoltre, che ai fini della corretta compilazione dei redditi da lavoro dipendente e autonomo ai fini dell'incumulabilità è stata istituita la rilevanza 28 nel modello RED. Il messaggio di Inps, tuttavia, non chiarisce se basterà una dichiarazione del lavoratore da inserire nella procedura di domanda di pensione né se occorrerà trasmettere anche il modello RED per le domande di pensione già presentate.
Documenti: Messaggio Inps 340/2018