Pensioni, Aliquota del 2,44% estesa anche al personale della Polizia di Stato
Lo prevede un passaggio del testo di legge di bilancio. Estesi gli effetti delle sentenze a SSRR della Corte dei Conti anche al personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile.
Anche il personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995 potrà giovarsi dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità utile maturata sino alla predetta data (in luogo del 2,33% attribuito dall'INPS). Lo prevede un passaggio del disegno di legge di bilancio per il 2022 con il quale il Governo estende al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile le decisioni n. 1 e 12 del 2021 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in merito all'interpretazione dell'articolo 54 del Dpr n. 1092/1973.
Aliquota del 2,44%
Le due sentenze, come noto, hanno sancito il principio secondo il quale al personale militare (Esercito, Marina ed Aeronautica) e le forze ad esso equiparate (Carabinieri e GdF) vada applicato un coefficiente di rendita pensionistica pari al 2,44% della base pensionabile per ogni anno di anzianità utile maturato al 31.12.1995 (l'Inps, invece, attribuiva una quota di rendimento del 2,33% per ogni anno di anzianità utile).
La novità riguarda il personale con meno di 18 anni di anzianità utile al 31.12.1995 (rectius: 17 anni, 11 mesi e 29 giorni), cioè che ha una pensione liquidata con il sistema di calcolo cd. misto.
Le due decisioni hanno trovato diretta applicazione anche per il personale operativo dei vigili del fuoco atteso il rinvio espressamente operato dall'articolo 61 del Dpr n. 1092/1973 al predetto articolo 54 del citato Dpr n. 1092 ma non per il personale delle forze dell'ordine ad ordinamento civile (cioè Polizia di Stato e Penitenziaria) per il quale la legge n. 121/1981 nulla disponeva in tal senso.
Forze di Polizia
Per omogeneizzare il trattamento pensionistico di tutto il comparto difesa e sicurezza l'articolo 27 del disegno di legge di bilancio applica anche al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità utile maturato al 31.12.1995 se l'anzianità alla predetta data è inferiore a 18 anni. La disposizione, in sostanza, si tramuterà in un leggero incremento della pensione per il personale che vantava anzianità assicurativa al 31.12.1995 (l'incremento sarà proporzionato all'anzianità presente alla predetta data).
In vigore dal 1° gennaio 2022
La norma sarà in vigore dal 1° gennaio 2022 e riguarderà anche per il personale cessato dal servizio entro il 2021 che potrà ottenere la riliquidazione della prestazione. Peraltro posto che la relazione al ddl parla di «interpretazione autentica» il personale in questione dovrebbe avere diritto anche agli arretrati (nei limiti della prescrizione quinquennale).