Pensioni, Anche i dirigenti industriali hanno la RITA
Il Fondo di categoria ha aggiornato lo statuto adeguandosi alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2018.
Le modifiche
Il nuovo statuto prevede la possibilità di richiedere l’erogazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) sull’intera posizione maturata o su parte di essa. Si tratta dell’erogazione frazionata di un capitale, con cadenza trimestrale, pari al montante accumulato richiesto, per il periodo che va dall’accettazione della domanda fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
Tale prestazione è fruibile dall’iscritto che ha cessato l’attività lavorativa ed ha almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Sono inoltre necessari i seguenti requisiti: a) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa; b) maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza; oppure, in alternativa: a) inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi; b) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di cui al punto precedente. Anche il Fondo Previndai, al pari di quanto stabilito recentemente dal Fondo Pegaso, ha fissato il frazionamento trimestrale per l'erogazione della rendita. Con l'aggiornamento dello Statuto è stato soppresso anche il divieto di riscatto totale della posizione assicurativa - nei casi previsti dalla legge (inoccupazione per più di 48 mesi o invalidità) - ove l'iscritto si trovi a meno di cinque anni dalla maturazione della pensione nel regime obbligatorio. Modifica anch'essa contenuta nella legge di bilancio per il 2018.
Per poter concretamente accedere alla Rita si attende ora l'aggiornamento del regolamento informativo della RITA e del relativo modulo di domanda. Modifiche che dovrebbero essere operative entro la fine del mese di marzo.
Il regime fiscale di riferimento è quello vantaggioso previsto per le prestazioni pensionistiche: imposta sostitutiva con aliquota del 15% che scende di uno 0,3% ogni anno a partire dal 16° anno di partecipazione al fondo pensione.