Pensioni, Arriva il cumulo gratuito anche per i professionisti
L'istituto di previdenza pubblica la Circolare che attua la facoltà di cumulo dei contributi tra Inps e le Casse di Previdenza dei liberi professionisti.
Il documento conferma che la misura si rivolge ai soggetti non già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni coinvolte nel cumulo (dunque sono tagliati fuori, ad esempio, i titolari di assegno ordinario di invalidità) e prescinde dall'aver maturato o meno i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni. La facoltà di cumulo, completamente gratuita, può essere finalizzata al conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di contribuzione; 41 anni e 10 mesi per le donne), della pensione di inabilità e della pensione indiretta ai superstiti. Non può essere utilizzata, invece, per l'acquisizione dell'assegno ordinario di invalidità.
Prestazione di vecchiaia
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia l'Inps precisa che la prestazione si configura come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 (66 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contribuzione), utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni previdenziali private. Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi.
In sostanza, ove i requisiti per la prestazione di vecchiaia nell'ente previdenziale privato privato risultino superiori a quelli vigenti nell'Inps, l'Istituto erogherà subito la propria quota mentre per quella maturata nella gestione professionale occorrerà attendere i requisiti anagrafici e contributivi per la prestazione di vecchiaia previsti dall'ordinamento della cassa in questione. La pensione sarà comunque unitaria sebbene composta da distinte quote di pensione a seconda del numero degli enti previdenziali interessati. In tal caso però l’integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, le maggiorazioni sociali saranno liquidati solo nel momento in cui sarà erogata la quota a carico della gestione professionale.
La presentazione della domanda
I lavoratori che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la relativa domanda all’Ente previdenziale di ultima iscrizione ed in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore. Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda. Nel caso di pensione di vecchiaia, qualora risultino perfezionati i 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi e non anche quelli previsti dall’ordinamento della Cassa di previdenza, l’interessato dovrà presentare la domanda di pensione all’INPS che avrà cura di inoltrarla all’Ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria. Sia la pensione di vecchiaia che quella anticipata in cumulo non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.
Il sistema di calcolo
L'Inps conferma che ciascuna gestione per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Il cumulo, in altri termini, non determina alcun mutamento nel sistema di calcolo dell'assegno pensionistico che resta ancorato alle regole proprie di ciascuna gestione. Tuttavia ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
In sostanza i contributi versati presso le casse professionali antecedenti al 1996 non possono essere utilizzati per integrare i 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 necessari per mantenere (o far acquisire) il sistema di calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011 nelle gestioni Inps. Ad esempio un soggetto con 10 anni di contributi nel FPLD al 31 dicembre 1995 ed altri 8 presso una cassa professionale alla medesima data non potrà sommarli al fine di ottenere 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e dunque il calcolo retributivo sino al 2011 sullo spezzone maturato nella gestione Inps. Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota saranno, comunque, presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
Per il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo occorrerà tuttavia la stipula apposite convenzioni tra l'Inps con gli Enti di previdenza privati interessati.
Documenti: Circolare Inps 140/2017