Pensioni, Arriva la maggiorazione per il lavoro notturno
Chi ha svolto lavoro notturno organizzato in turni di dodici ore consegue una maggiorazione del 50% ai fini del raggiungimento del numero di notti annue necessarie per il pensionamento con le quote di cui al Dlgs 67/2011. I chiarimenti in un documento dell'Inps.
La disposizione da ultimo richiamata reca la rivalutazione dei turni effettivamente svolti nel periodo notturno dai lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore. La disposizione di favore si rivolge ai lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, che svolgono attività lavorativa per almeno sei ore nel periodo notturno comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Data la gravosità di tali attività lavorative il legislatore ha riconosciuto la moltiplicazione di tali giornate lavorative per il coefficiente di 1,5, ai fini del raggiungimento del numero di turni annui (64, 72 o 78) previsti per l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1), del decreto legislativo n. 67 del 2011. In sostanza 50 giornate lavorative annue prestate con i citati criteri saranno equivalenti a 75 giornate e daranno, pertanto, titolo ad accedere ai benefici previdenziali previsti dal citato Dlgs.
I benefici per il lavoro notturno
Com'è noto il Dlgs 67/2011 attribuisce ai lavoratori notturni con almeno 64 notti lavorate l'anno la possibilità di uscire anticipatamente con il vecchio criterio delle quote determinato in funzione del raggiungimento di una cifra costituita dalla somma dell'età anagrafica e contributiva. In particolare se il lavoro notturno è stato prestato per più di 77 giorni l'anno è possibile uscire con 61 anni e 7 mesi unitamente ad almeno 35 anni di contributi ed il perfezionamento di una quota pari a 97,6; se il numero di giornate annue lavorate è stato pari da 72 a 77 la quota sale a 98,6 unitamente ad almeno 62 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi; se il numero di giornate annue è compreso tra 64 e 71 la quota è di 99,6 unitamente ad almeno 63 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi (si veda la tavola sottostante). La rivalutazione delle giornate annue renderà, dunque, più agevole il raggiungimento di tali requisiti.
Domande entro il 1° maggio 2018
L'Inps ricorda che per la particolare procedura di verifica dei requisiti gli interessati, che perfezionano il requisito entro il 31 dicembre 2019, devono presentare la domanda di riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticosa e pesante entro il 1° maggio 2018, allegando la documentazione minima necessaria – di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2011, come sostituita dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2017 – nonché l’accordo collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di dodici ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno. La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2018 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato come previsto dal Dlgs 67/2011.
La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate telematicamente alla struttura territorialmente competente, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet dell’Istituto nella sezione “Modulistica". L’accesso al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto a seguito della presentazione della relativa domanda, il cui accoglimento è subordinato all’accertamento positivo dei requisiti, nonché di ogni altra condizione di legge.
Documenti: Circolare Inps 59/2018