Pensioni, Arriva la quattordicesima sulle pensioni sino a mille euro al mese
Nelle prossime ore circa 3 milioni e mezzo di pensionati vedranno la corresponsione della mensilità aggiuntiva dopo le novità contenute nella legge di bilancio 2017.
Nello specifico coloro che possono vantare un reddito inferiore a 9.786,86 euro lordi (1,5 volte il trattamento minimo Inps) cioè una pensione non superiore a circa 750 euro al mese otterranno un incremento del bonus di circa il 30% rispetto alle somme corrisposte sino allo scorso anno: si passerà rispettivamente a 437 euro dai 336 per chi può vantare fino a 15 anni di contributi (18 anni gli autonomi); a 546 euro dai 420 euro erogati sino allo scorso anno per i lavoratori che vantano da 15 a 25 anni di contribuzione (da 18 anni a 28 anni gli autonomi) e a 655 euro dai precedenti 504 euro per i lavoratori con più di 25 anni di contribuzione (più di 28 anni gli autonomi).
La vera novità riguarda, tuttavia, l'estensione delle platee degli aventi diritto anche a coloro che posseggano un reddito compreso tra 1,5 volte e 2 volte il trattamento minimo del fondo pensione lavoratori dipendenti (cioè risulta compreso tra 9.780 e 13 mila euro circa all'anno, poco più di mille euro lordi al mese). Si tratta di una platea di oltre un milione di pensionati che sino allo scorso anno era esclusa dal beneficio. Dal prossimo luglio questa platea di pensionati otterranno per la prima volta la corresponsione del bonus anche se in misura minore rispetto alle cifre sopra indicate. Il bonus sarà pari a 336 euro per chi può vantare fino a 15 anni di contributi (18 anni gli autonomi); 420 euro per i lavoratori che vantano da 15 a 25 anni di contribuzione (da 18 anni a 28 anni gli autonomi) e a 504 euro per i lavoratori con più di 25 anni di contribuzione (più di 28 anni gli autonomi). La tavola sottostante illustra le novità in arrivo a luglio per i pensionati.
Non ci sono novità per quanto riguarda la determinazione dei redditi da prendere in considerazione ai fini della concessione della somma aggiuntiva: resteranno rilevanti, pertanto, oltre alla pensione, i redditi di qualsiasi natura, con l'esclusione dei trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate. Sono escluse, inoltre, le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali, l'indennità di comunicazione per i sordomuti.
Confermato anche il perimetro di applicazione della misura. Il bonus spetterà ai pensionati ultra64enni titolari di qualsiasi trattamento pensionistico (ex pensione di anzianità, pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di inabilità, pensione ai superstiti e assegno ordinario di invalidità) erogato dall'assicurazione generale obbligatoria e dai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi con inclusione anche del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, della gestione separata, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). Restano esclusi i pensionati Inpgi. Non ottengono il bonus, è bene ricordarlo, i soggetti titolari di trattamenti di invalidità civile (es. pensione di inabilità civile, assegno mensile, eccetera) dato che queste prestazioni hanno natura assistenziale (non sono trattamenti cioè erogati sulla base del rapporto assicurativo con l'ente previdenziale) nè i titolari di Naspi o di trattamenti contro la disoccupazione. Nè tanto meno i percettori di assegno sociale o pensione sociale. Regole particolari, lo si rammenta, interessano i titolari di pensione ai superstiti.
La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Dunque l'importo messo in pagamento viene interamente intascato dal pensionato senza alcun effetto sull'Irpef o su altri trattamenti di natura previdenziale o assistenziale di cui sia titolare lo stesso.