Pensioni, Benefici Amianto prorogati anche nel 2019 e 2020
I Chiarimenti in un documento Inps. Il beneficio della maggiorazione contributiva di cinque anni e il sussidio di accompagnamento alla pensione è stato esteso anche negli anni 2019 e 2020. Le domande per il sussidio vanno presentate entro il 30 novembre 2018.
La disposizione da ultimo richiamata ha previsto la proroga anche per gli anni 2019 e 2020 dei benefici previdenziali previsti in origine dall'articolo 1, co. 117 della legge 190/2014 come successivamente modificato dall'articolo 1, co. 274 della legge 208/2015 in favore degli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attivita' di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati, il cui sito e' interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale e che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta dalle leggi attuali. A questi lavoratori, come si ricorderà, è stato riconosciuto il beneficio di una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva sino a 5 anni ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità previsti secondo le regole ante-fornero a condizione che la maturazione della decorrenza del trattamento pensionistico, calcolata sempre con le previgenti regole, avvenga entro il 31 dicembre 2018. Tale beneficio è stato ulteriormente rafforzato dalla presenza di un sussidio di accompagnamento alla pensione sino alla decorrenza della stessa (articolo 1, co. 275, legge 208/2015). Ebbene il citato articolo 13-ter ha previsto la proroga dei predetti benefici anche per gli anni 2019 e 2020.
Beneficio rinnovato anche nel 2019 e nel 2020
Di conseguenza l'Inps informa che il beneficio della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva, di cui all’articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014, trova applicazione anche per i trattamenti pensionistici di anzianità aventi decorrenza nel corso degli anni 2019 e 2020. Gli ex lavoratori citati in premessa potranno cioè continuare a mantenere in vigore le regole di pensionamento di anzianità precedenti alla Riforma Fornero (cioè : pensione con 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica; pensione di anzianità con 61 anni e 7 mesi di età e 36 di contributi oppure con 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi) a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico (si ricorda che si conteggiano le finestre mobili di 12/15 mesi vigenti nella vecchia normativa) si verifichi entro il 31 dicembre 2020. Per farlo i lavoratori possono considerare un incremento figurativo sino a cinque anni dell'anzianità contributiva e assicurativa utile sia fini del diritto che della misura della pensione. Per il conseguimento del beneficio è richiesto altresì che i lavoratori in questione abbiano almeno 30 anni di anzianità contributiva e che non risultino titolari di pensione di invalidità o assegno ordinario di invalidità.
Domande entro il 30 novembre per il sussidio di accompagnamento
L'Inps informa che oggetto della proroga è anche il sussidio di accompagnamento alla pensione, cioè il beneficio economico in misura pari al valore dell'assegno sociale (453 euro al mese) per 12 mesi a prescindere dalla situazione reddituale familiare. Per accedere al beneficio in argomento gli interessati devono presentare, entro e non oltre il 30 novembre 2018, apposita domanda telematica, tramite i seguenti consueti canali posti a disposizione dall’Istituto: 1) WEB, attraverso il servizio online dedicato, se in possesso di un codice PIN rilasciato dall’INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto; 2) Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di un codice PIN; 3) Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di un codice PIN.
Documenti: Messaggio inps 4253/2018