Pensioni, Come cambia la tassazione della pensione integrativa dei dipendenti pubblici
Dal 2018 si avvia il processo di armonizzazione fiscale delle prestazioni erogate dalle forme di previdenza complementare a cui aderiscono i dipendenti pubblici. Si amplia anche il perimetro della deducibilità dei premi e contributi.
La novità principale riguarda, dal 1° gennaio 2018, l'estensione del regime tributario vigente per i lavoratori dipendenti privati, con riferimento alla deducibilità dei premi e contributi versati in forme di previdenza complementare e alle relative prestazioni. Tale equiparazione opererà, con la medesima decorrenza, anche nei confronti dei dipendenti pubblici già iscritti a forme pensionistiche complementari. Vediamo dunque nel dettaglio le novità.
Il regime della deducibilità dei premi
Come noto l'articolo 8 del Dlgs 252/2005 e l'articolo 10, co. 1, lett. e-bis) del TUIR dispongono che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, siano deducibili annualmente dal reddito complessivo del lavoratore nella misura massima di 5.164,57 euro. Tale regola, tuttavia, non si applica ai fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei quali il legislatore del 2005 ha confermato le vecchie regole di cui al Dlgs 124/1993, meno favorevoli, in materia di deducibilità degli oneri dal reddito. Per tali soggetti l’importo deducibile attualmente non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo (compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque nel limite di 5.164,57 euro. Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può essere superiore al doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione.
Dal prossimo anno la legge di bilancio cancella questi limiti con riferimento ai lavoratori del pubblico impiego che abbiano aderito a fondi pensione di natura negoziale con l'obiettivo di rendere più attraente le adesioni. Dalla suddetta equiparazione restano esclusi i premi ed i contributi inerenti gli anni precedenti il 2018.
La tassazione delle prestazioni
Altra novità riguarda l'armonizzazione del regime di tassazione delle prestazioni. Come noto nel settore privato le prestazioni (sia erogate sotto forma di rendita che capitale) sono assoggettate, ai sensi dell'articolo 11, co. 6 del Dlgs 252/2005, a tassazione a titolo di imposta del 15 per cento più una ulteriore riduzione dello 0,30% dell’aliquota base per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6 per cento.
Il regime fiscale delle prestazioni previdenziali derivanti da fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari dipendenti delle pubbliche amministrazioni è invece molto più sfavorevole: la prestazione pensionistica erogata in forma di rendita concorre a formare il reddito imponibile complessivo e quindi è assoggettata alla tassazione ordinaria Irpef; mentre la prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni.
Con il 2018 la legge di bilancio sancisce la progressiva armonizzazione della tassazione tra i due regimi eliminando una disparità di trattamento che disincentivava l'adesione a forme di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Restano esclusi dal regime più favorevole i montanti delle prestazioni accumulate sino al 2017: per tali fattispecie continuerà ad operare la disciplina fino ad ora vigente.
Estesa la regola del silenzio assenso
Infine la legge di bilancio apre per i dipendenti pubblici alla possibilità di adesione tramite forme di silenzio-assenso. Si tratta di una ulteriore modifica volta ad allineare il meccanismo di ingresso alle previdenza complementare a quello del settore privato. Attualmente, infatti, le adesioni ad una forma pensionistica complementare da parte dei lavoratori del pubblico impiego può avvenire esclusivamente in modo esplicito a differenza del settore privato in cui vige la regola del silenzio assenso; inoltre, il dipendente pubblico non può aderire ad una forma pensionistica complementare individuale se è operante un fondo pensione negoziale di categoria (con la possibilità, una volta costituito il fondo negoziale di categoria, di trasferirvi la posizione di previdenza complementare maturata).
Ebbene con riferimento ai dipendenti pubblici assunti a partire dal 1° gennaio 2019 le parti istitutive dei fondi di previdenza complementare potranno regolamentare le modalità di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, nonchè sotto il profilo del recesso del lavoratore. Le predette modalità dovranno garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive COVIP.