Pensioni, come funziona la ricongiunzione per i liberi professionisti
Le principali modalità, i termini e gli oneri per la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti.
Come noto anche il lavoratore dipendente, pubblico o privato, o il lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, può chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione. Si tratta di una facoltà riconosciuta dalla legge 45/1990 nei confronti di tutti i liberi professionisti per agevolare il raggiungimento di una unica pensione. È prevista anche la possibilità inversa ossia l'accentramento nella gestione previdenziale dei professionisti dei periodi maturati in tutte le forme previdenziali obbligatorie gestite dall'INPS come autonomo o dipendente. In entrambi i casi la ricongiunzione è onerosa.
La ricongiunzione dalle Casse Professionali all'Inps
L'articolo 1 della legge 45/1990 disciplina alcune ipotesi di ricongiunzione a seconda se il lavoratore ha maturato l'età pensionabile nella gestione previdenziale accentrante o meno (di regola 66 anni e 7 mesi): in quest'ultima ipotesi la ricongiunzione può avere effetto solo presso la gestione previdenziale Inps presso cui il lavoratore risulta attualmente iscritto; se è stata raggiunta l'età pensionabile il lavoratore ha una scelta più ampia potendo chiedere la ricongiunzione, in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno 10 anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata, anche quindi in una gestione a cui si è stati iscritti in passato. Ad esempio un avvocato di 67 anni attualmente iscritto alla Cassa forense con una contribuzione accreditata di 5 anni, è stato iscritto all'INPS (FPLD) in passato in cui ha maturato 17 anni di contributi. In questa ipotesi è possibile chiedere la ricongiunzione all'INPS degli anni accreditati alla Cassa forense.
Un terzo caso, è quella del libero professionista iscritto in una delle casse professionali e titolare di pensione di anzianita' a carico di una gestione Inps. In tal caso l'articolo 1, co. 5 della legge 45/1990 consente di trasferire all'INPS, ai fini di ottenere un supplemento della pensione in godimento a carico dell'AGO e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (le uniche che conoscono l'istituto del supplemento di pensione), il periodo assicurativo maturato presso la cassa cui è iscritto successivamente alla liquidazione della pensione. Ad esempio un avvocato che, successivamente al conseguimento di una pensione di anzianità o di una pensione anticipata dall'Inps, abbia svolto attività forense può chiedere il trasferimento di detta contribuzione nell'Inps al fine di conseguire un supplemento di pensione. Si tratta, quest'ultima, di una facoltà abbastanza limitata perchè la ricongiunzione opera solo per periodi contributivi successivi alla liquidazione della pensione nell'AGO e può essere esercitata solo una volta ed entro un anno dalla cessazione dell'attività professionale. L'ipotesi va, dunque, valutata solo ove la Cassa stessa non consenta la valorizzazione dello spezzone contributivo ivi accreditato. Resta inteso che non possono formare oggetto di ricongiunzione i contributi versati in passato presso casse professionali verso la gestione separata INPS. In tale caso sarà possibile utilizzare la totalizzazione o il cumulo dei periodi assicurativi sempre ché sussistano i requisiti.
Ricongiunzione dall'Inps alle Casse professionali
Regole simili riguardano l'ipotesi inversa. Il libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, può ricongiungere tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione o Cassa cui risulta iscritto in qualità di libero professionista. E se è stata raggiunta l'eta' pensionabile nella gestione accentrante la ricongiunzione può operare, in alternativa, presso casse diverse da quelle di ultima iscrizione a condizione però che risultino almeno 10 anni di contribuzione derivante da effettiva attività lavorativa. Ad esempio un avvocato di 67 anni attualmente iscritto all'Inps con una contribuzione accreditata di 5 anni, che sia stato iscritto alla Cassa Forense in passato nella quale ha accreditato 30 anni di contributi può chiedere la ricongiunzione alla Cassa Forense degli anni accreditati all'Inps. Sono ricongiungibili anche i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti (art. 1, co. 2 e 3, L. 45/1990).
Analogamente a quanto sopra indicato il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianita' a carico della Cassa Professionale, può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato presso l'Inps o presso altra cassa professionale e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. Anche in questo caso la richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione.
Limiti alla Ricongiunzione
La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno 10 anni, di cui almeno 5 anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata. Si immagini ad esempio un avvocato che nel gennaio 2003 ha ricongiunto presso la Cassa Forense i contributi maturati presso il FPLD. Dopo avere cessato l'attività professionale avvia un'attività di lavoro autonomo con iscrizione alla gestione commercianti dove svolge saltuariamente attività effettiva per almeno 5 anni. Nel 2017 può chiedere la ricongiunzione nella Gestione Commercianti della posizione contributiva accreditata nella Cassa Forense.
La ricongiunzione può essere esercitata nuovamente, inoltre, ove venga richiesta all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa. Ad esempio un avvocato che ha già ricongiunto presso la Cassa Forense 10 anni di contribuzione Inps può, al momento del pensionamento, chiedere l'ulteriore trasferimento dell'ulteriore contribuzione accreditata presso l'Inps dopo la prima ricongiunzione.
Il calcolo dell'Onere
Un accenno va fatto anche con riguardo all'onere da sostenere. Le regole per il calcolo e il versamento degli oneri sono comuni (art. 2 L. 45/1990). In particolare se i periodi da ricongiungere ricadono nel sistema retributivo si applicano le regole della cd. riserva matematica, mentre se hanno ad oggetto periodi nel sistema contributivo, si prende a riferimento l'aliquota di contribuzione vigente nel fondo pensionistico nel quale si intende chiedere il trasferimento della contribuzione moltiplicata per la retribuzione di riferimento. L'onere così determinato viene diminuito della contribuzione trasferita alla gestione accentrante maggiorata dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% con la particolarità che, a differenza di quanto avviene con la legge 29/1979, il risultato della predetta operazione non viene ulteriormente abbattuto del 50%. Ciò comporta, pertanto, di regola che l'operazione risulta più onerosa rispetto ad una ricongiunzione chiesta tra gestioni della previdenza pubblica obbligatoria.
Alcune casse, peraltro, nell'ambito della propria autonomia statutaria hanno previsto una ricongiunzione gratuita in entrata per periodi trasferiti da altre gestioni (es. INPS) che di regola sarebbero calcolati con il sistema retributivo. E' il caso, ad esempio, di inarcassa che consente la ricongiunzione di periodi temporali anteriori al 2013 gratuitamente a condizione che l'assicurato accetti che tali periodi trasferiti siano calcolati ai fini pensionistici con il sistema contributivo.
C'è da dire, infine, che l'articolo 6 del Dlgs 42/2006 ha previsto che ove l'unificazione dei contributi avvenga presso una delle nuove casse professionali, quelle cioè che operano esclusivamente con il sistema contributivo ai sensi del Dlgs n. 103/1996, la ricongiunzione in entrata verso queste casse avviene senza il pagamento di alcun onere in quanto la pensione contributiva è strettamente rapportata all’entità dei contributi versati ed accreditati e – pertanto – il montante contributivo è sempre di per sé sufficiente a garantire il pagamento del trattamento pensionistico.
Documenti: Circolare Inps 179/1990