Pensioni, Come si computa l'indennità di volo ai fini pensionistici
I chiarimenti in un documento Inps. Dopo le modifiche normative del Dlgs 164/1997 l'indennità di volo è computabile ai fini pensionistici in misura pari al 50% del proprio ammontare.
Sino al 31 dicembre 1997 a sensi di quanto previsto dalla normativa istitutiva del Fondo Volo (legge 859/1965) l’indennità di volo concorreva interamente alla determinazione dell’imponibile ai fini sia contributivi che pensionistici. Dal 1° gennaio 1998 il Fondo Volo, è stato oggetto di un procedimento di armonizzazione ad opera del Dlgs 164/1997 il quale ha stabilito il principio secondo il quale l’indennità di volo concorra nella misura del 50% alla determinazione dell’imponibile ai fini sia contributivi che pensionistici. In merito alla retribuzione pensionabile e in relazione a quei soggetti che possano far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni ovvero inferiore a 18 anni interi al 31.12.1995, tuttavia, l'articolo 2, co. 3 del Dlgs 164/1997, come interpretato autenticamente dall’articolo 1-quater, comma 2, della legge 5 ottobre 2004, n. 249 ha precisato che per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l’indennità di volo sia calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.
Le regole
L'Inps chiarisce, pertanto, che l’indennità di volo è sempre individuata nella misura del 50% con riferimento all’imponibile assoggettabile a contribuzione mentre per quanto riguarda la retribuzione pensionabile, nei confronti di lavoratori che risultino iscritti al Fondo volo successivamente al 31.12.1995 l’indennità di volo è individuata nella misura del 50%. Di contro, per tutti i lavoratori iscritti al Fondo volo al 31.12.1995 (e la cui prestazione pensionistica è calcolata con il metodo retributivo e misto), ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, l’indennità di volo è considerata al 100% per le quote retributive di pensione maturate alla data del 31.12.1997. Nel quadriennio 2014-2017 il legislatore ha disposto, inoltre, l’esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi facendone salva, tuttavia, la concorrenza ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare. A tal fine l'Inps rammenta che anche nel quadriennio in questione ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, l’indennità di volo è considerata al 100% per le quote retributive di pensione maturate alla data del 31.12.1997.
In sostanza in relazione alle anzianità maturate con il sistema retributivo sino al 31.12.1997 (cioè sino al 31.12.1995 per gli iscritti con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995; sino al 31.12.1997 per gli iscritti con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995) l'individuazione della retribuzione pensionabile media (es. ultimi cinque/dieci anni anteriori alla decorrenza della pensione) avviene considerando il 100% dell'indennità di volo. Ciò per evitare l'abbattimento della retribuzione pensionabile e, pertanto, una svalutazione delle quote retributive maturate sino a quel momento.
In realazione alle anzianità maturate con il sistema retributivo successive al 31.12.1997 (cioè solo per chi aveva 18 anni di contributi al 31.12.1995) e sino al 31.12.2011 l'indennità di volo concorre nella determinazione della retribuzione pensionabile in misura pari al 50%.
Per quanto riguarda le anzianità maturate con il sistema contributivo (cioè dal 1° gennaio 1996 o dal 1° gennaio 2012 a seconda dei casi) il montante si determina sulla retribuzione imponibile e, quindi, l'indennità di volo incide in misura pari al 100% sino al 31.12.1997 e al 50% dal 1° gennaio 1998 (con l'esclusione operata nel periodo 2014-2017).
Negli eventi figurativi
Considerato inoltre che le indennità di volo costituiscono parte fissa della retribuzione, tale voce retributiva è da considerarsi elemento che, nel caso di sospensione totale o parziale del rapporto di lavoro (è il caso ad esempio della cassa integrazione guadagni), concorre sempre – nella misura del 50% del minimo contrattualmente garantito – alla determinazione della retribuzione integrabile e, conseguentemente, della contribuzione figurativa. Ciò vale anche per gli eventi di cassa integrazione guadagni intervenuti durante il quadriennio 2014-2017, anche in considerazione del dettato normativo, che ha previsto espressamente la valorizzazione delle indennità di volo – nella misura del 50% – ai fini della determinazione della base pensionabile, con la conseguenza che dette indennità devono avere la stessa incidenza sia nelle ipotesi di contribuzione versata dal datore di lavoro che nei casi di contribuzione figurativa.
Documenti: Messaggio inps 1711/2019