Pensioni, Come si determina la retribuzione pensionabile negli eventi figurativi
Il valore degli eventi figurativi deve essere determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano tali periodi.
La regola generale, fissata dall'articolo 8 della legge 155/1981 dispone, che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente degli eventi che danno luogo agli accrediti figurativi deve essere determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano tali periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Ove nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, la retribuzione di riferimento è quella percepita nell'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione l'assicurazione generale obbligatoria (si pensi, ad esempio alla valorizzazione del servizio militare o alla maternità extra-rapporto di lavoro) il valore da attribuire viene determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Ad esempio si ipotizzi di dover valorizzare 26 settimane figurative per un evento figurativo collocato al di fuori del rapporto di lavoro in un anno nel quale risultano accreditate 21 settimane di contribuzione obbligatoria (5 mesi) con reddito complessivo di 8.900 euro. A tal fine bisognerà calcolare il valore medio settimanale delle retribuzioni teoriche (8.900/21= 423,81) e determinare il valore complessivo delle retribuzioni figurative (423,81x 26 = 11.019,06€). Nel caso in cui all'anno solare non risulti corrisposta alcuna retribuzione, il valore retributivo da accreditare al periodo figurativo viene calcolato sulle retribuzioni dell'anno solare immediatamente precedente.
Eventi in costanza di rapporto di lavoro
Dal 1° gennaio 2005 l'articolo 40 della legge 183/2010 ha previsto, inoltre, che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente e verificatesi nel corso del rapporto di lavoro (es. malattia, congedi, permessi), è pari all'importo della normale retribuzione (costituita da tutti gli elementi retributivi ricorrenti e continuativi) che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento (cd. criterio della retribuzione persa). In tali casi, pertanto, occorrerà fare riferimento alle voci retributive indicate nella denuncia mensile (Emens) che sarebbero state corrisposte al lavoratore in assenza dell'interruzione lavorativa (Circolare Inps 11/2013; Messaggio Inps 16329/2005).
Prestazioni di sostegno al reddito
Il criterio individuato dall'articolo 40 della legge 183/2010 si applica anche per i periodi di godimento dell'indennità di mobilità, la disoccupazione speciale edile, nonchè delle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà settoriali. In questi casi la contribuzione è calcolata sulla base dell’ultima mensilità ragguagliata ad anno. Tale espressione in pratica sta a significare che i contributi verranno versati sulla base di tutte le voci che il lavoratore percepisce in modo continuativo e ricorrente prima dell'evento figurativo, comprensiva della 13^ e delle mensilità aggiuntive con esclusione delle sole voci variabili (es. premi ed incentivi) (Circ. Inps 115/2008; Circ. Inps 6/2017). Regola analoga vale nel caso della Cassa Integrazione dove la retribuzione figurativa è commisurata sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive (Circ. Inps 197/2015; Circ. Inps 9/2017). Nel caso di Cassa Integrazione non a zero ore la retribuzione figurativa è corrisposta ad integrazione della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Le retribuzioni figurative derivanti dall'indennità di mobilità per periodi continuativi superiori a 52 settimane godono, peraltro, di un meccanismo specifico di rivalutazione (Circolare Inps 160/1997).
Per quanto riguarda la naspi e l'isopensione dal 1° maggio 2015 la retribuzione figurativa di queste prestazioni viene, invece, rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali (comprensiva, quindi, anche degli elementi non ricorrenti e continuativi) degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. (Circ. 94/2015; mess. inps 3096/2015). Per la Naspi, peraltro, l'indicata contribuzione figurativa è riconosciuta entro una cifra pari a 1,4 volte il massimale naspi (qui i dettagli). Per la Vecchia DSO si veda la Circolare Inps 115/2008.
Si rammenta che specifiche regole sono previste anche per l'aspettativa per cariche pubbliche o sindacali (nel cui caso il valore da accreditare è commisurato alla retribuzione percepita dal lavoratore nel momento in cui viene collocato in aspettativa); la disoccupazione agricola e gli eventi di persecuzione politica e razziale.
Eventi con accredito "convenzionale"
Negli ultimi anni le politiche di bilancio restrittive hanno fissato per alcuni eventi figurativi un valore retributivo fisso che si scosta dal sistema sopra descritto. In particolare per la copertura delle assenze dal lavoro per il congedo parentale (cioè per i periodi di astensione facoltativa dal lavoro), per i riposi giornalieri per allattamento, per le assenze per malattia del bambino fra il terzo all'ottavo anno di vita dello stesso, l'articolo 35 del Dlgs 151/2001 ha fissato come base una somma fissa pari a due volte l’importo dell’assegno sociale. Quando la contribuzione accreditata con questo meccanismo è inferiore alla retribuzione percepita prima dell’assenza, il lavoratore può chiederne l’integrazione con i versamenti volontari o con il riscatto.
E' così pure per il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001. Infatti, il valore retributivo riconoscibile in corrispondenza di tale evento, pur essendo determinato secondo i criteri dell’art. 8 della legge n. 155/1981, non deve comunque eccedere un massimale di anno in anno fissato dall'Inps (qui sono disponibili ulteriori dettagli).