Ottava Salvaguardia, Contratti a tempo determinato compatibili con l'uscita anticipata
I lavoratori che hanno ricevuto la certificazione della salvaguardia pensionistica possono, in attesa della decorrenza della prestazione, impiegarsi in attività di lavoro dipendente a tempo determinato.
Lavoratori nel profilo dedicato alla mobilità
Regole specifiche riguardano, infatti, i lavoratori che appartengono al profilo di tutela relativo alla mobilità o al trattamento edile. L'articolo 1, co. 214, lettera a) della legge di stabilità reca una salvaguardia, tra l'altro, in favore di 11.000 lavoratori (anche dell'edilizia) le cui aziende entro il 2011 avevano siglato accordi governativi o non governativi per la gestione degli esuberi occupazionali e che maturano il diritto alla pensione, con le vecchie regole pensionistiche, entro tre anni dal termine dell'indennità di mobilità a condizione che il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31 dicembre 2014. Vengono ammessi, inoltre, anche in mancanza dei predetti accordi, i lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale a condizione che il lavoratore possa esibire la documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale.
Ai fini della salvaguardia risulta quindi necessario prendere in considerazione la data esatta in cui termina l'indennità di mobilità ordinaria e confrontarla con la data in cui risulta maturato il diritto a pensione (di vecchiaia o di anzianità) con la vecchia normativa. Ad esempio un lavoratore che matura 40 anni di contributi o la quota 97,6 (con 61 anni e 7 mesi di età e 36 di contributi) il 15.10.2018 e la cui indennità di mobilità risulti conclusa il 30.7.2016 risulterà salvaguardabile dalla disposizione in esame dato che la maturazione del diritto si colloca entro il triennio successivo alla fine dell'indennità stessa. Se la mobilità fosse conclusa il 30.7.2015 il lavoratore non potrà godere della tutela dato che la maturazione del diritto alla pensione, con le vecchie norme, cadrebbe oltre il 30.7.2018.
Con riferimento alla possibilità di prestare attività lavorativa c'è da dire che l'articolo 1, co. 214 lettera a) ultimo periodo della legge 232/2016 prevede espressamente, a chiarimento di alcune problematiche sollevate in passato, che "eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma". Pertanto i lavoratori che stanno godendo dell'indennità di mobilità ordinaria o dello speciale trattamento edile e che si riconoscono nel suddetto profilo di tutela possono sospendere tale periodo per rioccuparsi in nelle predette attività lavorative senza perdere il diritto al beneficio stesso. Anzi in tal caso la sospensione, se intervenuta entro il 31.12.2016 può essere utile per allungare in coda il termine dell'indennità stessa e dunque l'inserimento in salvaguardia del lavoratore.
La legge non precisa, invece, in modo espresso se il lavoratore al termine della mobilità possa rioccuparsi in tali attività arrivando così a maturare il requisito contributivo per il diritto a pensione entro i tre anni dal termine della mobilità. Si pensi, circostanza non infrequente, ad un lavoratore al termine della mobilità con 39 anni di contributi e 60 anni di età: costui invece che pagarsi i volontari potrebbe avere l'occasione di lavorare un anno con uno o più contratti a tempo determinato ed arrivare a 40 anni di contributi entro i tre anni dal termine dell'indennità. Ad avviso dello scrivente anche a tale situazione non può che darsi risposta positiva dato che la legge nulla indica al riguardo. La norma chiede solo che il diritto a pensione venga raggiunto entro i tre anni dal termine della prestazione di sostegno al reddito. In passato del resto, in occasione della 6^ salvaguardia l'Inps diede un parere favorevole rispondendo ad un quesito dell'Inca nazionale. Sarebbe utile, tuttavia, che l'Inps desse una specifica rassicurazione. Questa volta, infatti, il periodo temporale post salvaguardia da considerare è molto esteso e, pertanto, situazioni di questo genere sono destinate a moltiplicarsi.
Approfondimenti: Chi entra nell'Ottava Salvaguardia