Pensioni, I termini per la ricostituzione dell'assegno
In caso sopraggiungano vicende in grado di modificare l'importo della prestazione stessa i lavoratori possono presentare domanda per ottenere la variazione del rateo.
Le modifiche sul piano contributivo sono le cause piu' frequenti che danno luogo ad un ricalcolo dell'assegno e riguardano soprattutto il computo di contributi non presi in considerazione in fase di calcolo della pensione, derivanti da periodi non ricongiunti, da periodi dei quali non è stato chiesto l'accredito figurativo oppure di contributi volontari non presi in considerazione. Si tratta cioè dell'accreditamento o dell'esclusione di contribuzione non valutata in prima liquidazione, oppure della modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in prima liquidazione. Gli aspetti reddituali o quelli sanitari riguardano eventuali riduzioni o incrementi dell'importo dell'assegno derivanti dalla variazione dei redditi del beneficiario (si pensi ad esempio se è variato il reddito ai fini del conseguimento delle maggiorazioni sociali o per la pensione ai superstiti) o dalla percentuale di invalidità' riconosciuta al beneficiario.
Gli effetti della ricostituzione della pensione devono essere, di regola, ricondotti al momento di decorrenza del medesimo trattamento previdenziale. Il ricalcolo, infatti, va effettuato come se la contribuzione originariamente non considerata fosse esistente al momento del pensionamento e ciò da origine, spesso, anche al diritto alla corresponsione di eventuali arretrati.
La domanda di ricostituzione
La ricostituzione della pensione può avvenire in seguito a domanda dell’interessato ovvero su iniziativa dell’Ente previdenziale nei casi in cui la contribuzione viene accreditata d’ufficio senza la necessità di intervento del pensionato. La domanda di ricostituzione non è sottoposta ad alcun limite di decadenza per il riconoscimento del diritto. Essa può essere proposta in ogni tempo dopo il pensionamento e la riliquidazione della pensione dovrà essere, di regola, sempre effettuata con decorrenza dalla data di riconoscimento originario della prestazione.
Ovviamente, in tali circostanze, le somme liquidate a titolo di arretrati sono sempre sottoposte ai termini ordinari di prescrizione. Su questa materia giova ricordare l'intervento particolarmente duro dell'articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge n. 111 del 2011 che ha ridotto, in particolare, per i ratei maturati dal 6 luglio 2011 la prescrizione nel termine di cinque anni (dai dieci della disciplina previgente) dei ratei dei trattamenti pensionistici e delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni.
In altre parole, nelle ipotesi in cui la domanda di ricostituzione venga presentata dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data di liquidazione del trattamento pensionistico, la riliquidazione del medesimo trattamento dovrà avvenire dalla data di decorrenza della pensione, ma le eventuali differenze di ratei saranno dovute dal quinto anno precedente la data di presentazione della domanda di ricostituzione, da considerarsi, quest’ultima, atto interruttivo della prescrizione (tali regole si applicano anche ai casi di ricostituzione d’ufficio). Le novità introdotte dal decreto legge 98/2011 non trovano, invece applicazione in materia di recupero di indebiti pensionistici, per i quali il diritto dell'Inps alla relativa ripetizione si prescrive nel termine di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata effettuata l’indebita erogazione.
Prestazioni di invalidita' civile
In assenza di esplicito richiamo da parte della nuova normativa alle prestazioni assistenziali, l'Inps ritiene che i ratei per crediti a titolo di provvidenze d'invalidità civile debbano continuare a essere assoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile. In altre parole, dunque, i ratei già liquidati e non riscossi dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione quinquennale (articolo 2948, n. 4, del codice civile); mentre i ratei non ancora liquidati sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria (articolo 2946 del codice civile).
Il termine di decadenza per l'azione giudiziaria
Se la domanda di ricostituzione è stata presentata ma l'Inps non ha risposto o ha rigettato l'istanza, l'interessato, al pari di quanto avviene per tutte le domande di prestazioni previdenziali, deve prestare attenzione al termine decadenziale di cui all’ art. 47 del Dpr 639/1970. In sostanza, ove venga avanzata la domanda di ricostituzione e l’Ente previdenziale non provveda sull’istanza, l’azione giudiziaria tendente al riconoscimento del diritto alla ricostituzione dovrà essere esercitata nel termine di tre anni dalla scadenza dei termini previsti per il procedimento amministrativo. Ove ciò non avvenga, si avrà diritto, trattandosi di trattamento pensionistico, solo ai ratei corrispondenti al triennio antecedente la data del deposito del ricorso giudiziario.
Documenti: messaggio inps 220/2013; messaggio inps 16032/2011