Come cambiano le pensioni dei giornalisti dal 1° luglio 2022
Salvaguardato il criterio di calcolo dell'assegno delle anzianità assicurative accreditate sino al 30 giugno 2022. Stop alla pensione di anzianità con 62 anni e 5 mesi di età dal 1° luglio 2022.
Alla fine anche i giornalisti passano all'INPS. Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2022 con cui il Governo ha individuato la soluzione per rimediare al disavanzo dell'Istituto Giovanni Amendola in gran parte determinato dalla crisi del settore editoriale tradizionale. Si tratta di una delle due soluzioni formulate dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio a cui hanno partecipato INPGI, INPS e i Ministeri del Lavoro e dell'Economia. Bocciata, invece, l'ipotesi di un ampliamento della platea degli assicurabili nel regime INPGI. L'Istituto, tuttavia, non sarà commissariato e continuerà a svolgere la propria funzione a favore dei giornalisti che svolgono lavoro autonomo.
Cosa Cambia
Il passaggio prevede l'iscrizione al FPLD dell'INPS con evidenza contabile separata, dei soggetti già assicurati alla gestione sostitutiva dell'INPGI (cd. Inpgi 1) cioè i giornalisti titolari di rapporti di lavoro dipendente. Il trasferimento avverrà dal 1° luglio 2022 e da questa data le regole della gestione sostitutiva saranno uniformate a quelle vigenti presso il FPLD nel rispetto del principio del pro-rata, cioè con salvaguardia del criterio di calcolo della pensione.
Misura
L'importo della pensione per i soggetti già assicurati presso l'INPGI viene calcolato, per le quote corrispondenti alle anzianità contributive acquisite sino al 30 giugno 2022 con le regole vigenti nella stessa gestione sostitutiva, mentre per la quota di pensione riferita alle anzianità contributive acquisite dal 1° luglio 2022 in poi si applicano le regole vigenti nel FPLD.
In soldoni, dal punto di vista della misura della pensione, il passaggio è indolore perché:
- a) le anzianità acquisite sino al 31 dicembre 2016 restano calcolate con il sistema retributivo secondo la disciplina specifica prevista dall'INPGI;
- b) le anzianità acquisite dal 1° gennaio 2017 restano calcolate con il sistema contributivo;
- c) il massimale della base contributiva e pensionabile si continua ad applicare con riferimento agli iscritti dal 1° gennaio 2017 in poi (in deroga alle regole FPLD non scatta per gli iscritti tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2016).
Diritto a pensione
Situazione, invece, più complessa per l'andata in pensione. La manovra salva l'attuale disciplina INPGI solo a favore degli iscritti che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 30 giugno 2022 secondo la normativa attualmente vigente (principio della cristallizzazione del diritto). Per tutti gli altri dal 1° luglio 2022 i requisiti pensionistici si agganciano a quelli generali vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
Ciò significa che l'iscrizione al FPLD comporterà un inasprimento dei requisiti per la classe dei nati dal 1° febbraio 1960 in poi che perderanno l'uscita con 62 anni e 5 mesi di età unitamente a 40 anni e 5 mesi di contribuzione. Queste platee nel regime INPGI avrebbero acquisito il diritto a decorrere dal 1° luglio 2022 ma saranno travolti dall'iscrizione al FPLD con slittamento della pensione a 67 anni (vecchiaia) o a 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne). Salvi, invece, i nati sino al 31.12.1959 che hanno già acquisito il diritto a pensione nel regime INPGI (57 anni e 35 di contributi raggiunti entro il 31 dicembre 2016) e lo avrebbero comunque anche nel regime INPS (quota 100 con 62 anni e 38 di contributi entro il 31.12.2021). Nulla cambia, invece, per la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata dato che i requisiti tra le due gestioni sono già perfettamente sovrapponibili.
L'iscrizione al FPLD dovrebbe, peraltro, aprire le porte di opzione donna alle lavoratrici nate entro il 31.12.1963 con 35 anni di contributi al 31.12.2021 accettando un calcolo interamente contributivo dell'assegno. In tal caso la penalità sarà molto rilevante in quanto nel regime INPGI il calcolo retributivo si applica sino al 31 dicembre 2016 e non sino al 31 dicembre 1995.
Altre prestazioni
Tra le novità da segnalare anche il superamento delle regole più favorevoli previste nell'INPGI in merito alla liquidazione della pensione ai superstiti (lì il coniuge ha diritto al 75% del trattamento del defunto contro il 60% dell'INPS); il superamento dei criteri sulla cumulabilità dei trattamenti di pensione di anzianita' e invalidita' stabiliti dall'INPGI; l'applicazione dell'integrazione al trattamento minimo valida nel FPLD; la disciplina dell'invalidità pensionabile del FPDL. Le nuove regole, si ritiene, scatteranno con riferimento alle pensioni da liquidare a partire dal 1° luglio 2022.
Autonomi
Per i giornalisti autonomi o titolari di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata dell'INGI (cd. INPGI 2) non cambia nulla. Queste platee continueranno ad assolvere i propri obblighi contributivi presso l'INPGI senza novità per quanto riguarda il diritto e la misura della pensione.