Pensioni, così la distinzione tra comparto pubblico e settore privato
Una Circolare dell'Inps del 2004 chiarisce i confini tra comparto pubblico e settore privato. A quest'ultimo appartengono i dipendenti delle aziende di stato ormai privatizzate come Poste Italiane e Ferrovie dello Stato.
Kamsin Bisogna risalire alla Circolare Inps 149/2004 per trovare alcuni punti fermi per distinguere i lavoratori del comparto pubblico da quello privato. Una distinzione molto importante (ma complessa da sbrogliare) in passato, soprattutto per le lavoratrici, perchè garantiva al settore privato l'ingresso alla pensione di vecchiaia con diversi anni di anticipo rispetto al comparto pubblico.
La tematica è ancora oggi attuale dato che le lavoratrici del settore privato accedono alla pensione di vecchiaia con 63 anni e 9 mesi mentre le colleghe del comparto pubblico vanno in pensione non prima dei 66 anni e 3 mesi. Una differenza però che nei prossimi anni è destinata a scomparire. Con la Riforma Fornero dal 2018, infatti, i requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia saranno pienamente armonizzati. Come dire che la distinzione tra settore privato e pubblico sarà ormai un vecchio ricordo, almeno sotto il profilo della maturazione del diritto previdenziale: per tutte saranno necessari 66 anni e 7 mesi di età.
La distinzione tra comparto privato e pubblico rileva anche per l'applicazione del beneficio della pensione anticipata in deroga a 64 anni (articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011) dato che questo è attivabile solo dai lavoratori del settore privato.
La Circolare citata ha dovuto precisare i contorni dell'erogazione dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 1, comma 12, legge 23 agosto 2004, n. 243, bonus erogabile solo ai lavoratori del settore privato. Per distinguere i lavoratori del settore privato da quelli del pubblico impiego il provvedimento ha rimandato all'articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001 secondo il quale, com'è noto, sono classificabili come amministrazioni pubbliche: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; istituzioni universitarie; le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni; gli IACP; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale; l’ARAN; le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
Si tratta di una classificazione valida che tuttavia non tiene conto degli enti pubblici ormai privatizzati e trasformati in società di capitali (ancorchè controllati dallo Stato) nel corso degli anni '90. I dipendenti di tali enti infatti sono ormai annoverabili tra i lavoratori del settore privato e non piu' del comparto pubblico. Così ad esempio sono del settore privato i lavoratori di Cassa depositi e prestiti, dell’ANAS, dell’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), delle Ferrovie dello Stato, delle Poste Italiane.
Le istituzioni scolastiche ed universitarie restano ad appannaggio esclusivo del comparto pubblico con l'eccezione delle università private (come ad esempio la LUISS, Università Cattolica del Sacro Cuore, Bocconi di Milano,) che rientrano nell’ambito del settore privato. Nel settore pubblico invece vanno ricomprese i dipendenti della Banca d’Italia, l’Ufficio Italiano Cambi e le Autorità Indipendenti, gli Istituti autonomi case popolari (con l'eccezione però delle IACP trasformate, in base alle diverse leggi regionali, in enti pubblici economici es. ATER, ATEF).
I dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale sono nel comparto pubblico così come i dipendenti dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), quelli delle varie agenzie governative e fiscali (tra cui ad esempio le agenzie del demanio, delle dogane, delle entrate e del territorio), i lavoratori delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, nonchè quelli delle Autorità indipendenti (es. CONSOB, ISVAP, Autorità del garante della concorrenza e del mercato).
L'altra distinzione fondamentale è tra dipendenti di enti pubblici non economici e economici. Se i primi, come ad esempio Inps, Inpdap, e gli ordini e collegi professionali, sono da ricomprendere senza dubbio nel comparto del pubblico impiego rientrano, invece, nel settore privato tutti gli altri, come ad esempio le aziende speciali, le municipalizzate, i consorzi di bonifica, e tutti gli enti che, per effetto della definizione della privatizzazione, sono stati successivamente trasformati in società di capitali (si pensi ad Eur Spa, la Rai, Fiera di Roma ecc...).
Zedde